Il decreto legge sulle Bollette è legge. Il Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo al provvedimento, già approvato dalla Camera dei Deputati una settimana fa.

L’esecutivo ha stanziato 6 miliardi di euro per contenere il caro bollette di energia elettrica e gas per utenze domestiche nel secondo trimestre 2022 (aprile – giugno) e 500 milioni di euro per il potenziamento del bonus sociale per famiglie vulnerabili.

Nello specifico, tra le misure di interesse previste dal provvedimento segnaliamo:

  • l’azzeramento delle aliquote relativa agli oneri di sistema elettrici e del gas per il secondo trimestre 2022 (utenze domestiche e non, altri usi fino a 16,5kw);
  • la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Con questo provvedimento si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (aprile-giugno 2022);
  • la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia. L’ARERA avrà il compito di trasmettere al MEF, al MITE e alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate ai fini di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
  • il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas;
  • una strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale della povertà energetica. Lo schema della strategia è sottoposto a consultazione pubblica periodica;
  • un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore. Il beneficio è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
  • interventi in favore del settore dell’autotrasporto: in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico;
  • disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici: la disposizione prevede che per ridurre i consumi termici degli edifici e ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la temperatura dell’aria, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza, a esclusione degli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura o di ricovero di tossicodipendenti;
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