E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con cui si prevede che le ulteriori 4 settimane di cig o assegno ordinario, previste dal decreto Rilancio. Potranno essere utilizzate subito, e dunque in largo anticipo rispetto al bimestre settembre/ottobre previsto dalla Legge. Il decreto contiene inoltre la proroga dei termini per presentare le istanze di accesso al Reddito di emergenza. Previsto anche il differimento di date per l’emersione di lavoratori extracomunitari irregolarmente soggiornanti nel nostro Paese.

E’  sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 52 del 15 giugno 2020 con cui vengono concesse in anticipo altre 4 settimane di Cig. Nello specifico si prevede che i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane.

Cig: come presentare la domanda e i tempi

Le domande per i trattamenti Cig con causale Covid-19 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Cassa integrazione

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Reddito di emergenza e domande di emersione: cambiano le scadenze

Le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020. Le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

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