Compiuta giacenza delle raccomandate postali bloccata fino al 30 aprile e sospesi, in ogni caso, i termini di prescrizione e decadenza connessi agli atti notificati nel periodo di emergenza sanitaria.

Notifiche postali: la norma della sospensione dei termini

A prevedere queste importanti novità è una norma contenuta nel maxiemendamento al Dl Cura Italia in occasione della conversione in legge. Il decreto nella versione originaria aveva già previsto (articolo 108) una speciale procedura per questo periodo di emergenza sanitaria.

Cosa prevede la prima norma sulle notifiche?

La norma prevede che fino al 30 giugno 2020 per gli invii raccomandati, assicurati, i pacchi, nonché per le notifiche a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario consumatore o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. La firma è poi apposta direttamente dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Per la notifica degli atti giudiziari?

Per gli atti giudiziari, in caso di assenza momentanea del destinatario consumatore, vi è l’obbligo di invio di una raccomandata informativa. La stessa disposizione (articolo 8 della legge 890/82) ritiene eseguita la notificazione decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della citata raccomandata informativa ovvero dalla data del ritiro se anteriore.

Notifiche postali: come si è aggiustata la cosa

In questo periodo emergenziale, il limite di dieci giorni rischiava di compromettere la tutela del consumatore destinatario. Per superare queste delicate problematiche,  la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizierà a decorrere dal 30 aprile 2020. In tale contesto va comunque ricordato che per gli atti impositivi, il termine per impugnare dovrà comunque considerare la sospensione fino all’11 maggio.

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