Lo scorso 22 aprile 2020 è stato raggiunto un nuovo accordo con le associazioni dei consumatori, finalizzato a garantire nuove misure di sostegno ai consumatori, famiglie e partite IVA.
La quota capitale delle rate dei mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale potrà essere sospesa fino a 12 mesi. E’ quanto stabilito nell’accordo tra Abi ed associazioni dei consumatori. I beneficiari della sospensione sono famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19. La sospensione di mutui e rate dei finanziamenti si applicherà a famiglie e partite IVA che, a causa del coronavirus, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa, secondo specifici requisiti.
Mutui e finanziamenti: cosa prevede il nuovo accordo
La nuova sospensione di mutui e prestiti per 12 mesi si applicherà:
ai mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020;
a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati;
per liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020;
La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.
Nessuna commissione di sospensione prevista
Non sarà prevista alcuna commissione nel caso di richiesta di sospensione delle rate di mutui e prestiti e la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Mutui e finanziamenti: requisiti per ottenere la sospensione?
La sospensione di mutui e finanziamenti è rivolta a famiglie e partite IVA che, a seguito dell’emergenza causata dal coronavirus, si trovino in una delle seguenti condizioni:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto;
sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.
L’elenco delle banche che adotteranno l’Accordo sarà pubblicato nel sito internet dell’ABI insieme al modello del modulo di domanda per accedere all’iniziativa.