Da ieri, 3 settembre, i consumatori dovranno rispettare le nuove regole in materia di controversie, introdotte con il decreto legislativo n.130/2015 attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).
Le nuove regole andranno a modificare ed integrare quanto previsto dall’art.141 Codice del consumo, in materia di composizione extra giudiziale delle controversie di consumo e di utenza. Vale la pena soffermarsi su alcuni punti fondamentali al fine di comprendere la nuova procedura che permetterà ai cittadini di evitare il ricorso alle vie legali, riducendo i tempi di attesa delle aule di tribunale.
Innanzitutto bisogna specificare che l’ADR (Alternative dispute resolution) è un organismo istituito su base permanente, iscritto presso ogni autorità di riferimento (Ministero Giustizia e dello sviluppo economico, Consob, Agcom, Aeegsi, Banca d’Italia) che offre la risoluzione di una controversia nei confini nazionali e transfrontalieri. Possono rivolgersi, anche per via telematica, i consumatori a seguito di controversie con altri cittadini, o con professionisti residenti nell’Unione Europea, in tal caso, l’organismo riunirà le parti tentando una soluzione amichevole della lite.
Al fine di fornire informazioni corrette ai cittadini, permettendo loro di avvalersi della possibilità di avviare la procedura con modalità telematica, il legislatore ha introdotto l’obbligo all’ADR di aggiornare costante il sito web, una piccola accortezza che risulta fondamentale in quanto consente di rintracciare le notizie di cui il consumatore ha bisogno più velocemente, evitando di effettuare estenuanti ricerche in rete.
L’organismo potrà, in alcuni casi, rifiutarsi di avviare la procedura, nel caso in cui: il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; la controversia è futile o temeraria; la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all’accesso del consumatore al trattamento dei reclami; il consumatore non ha presentato la domanda all’organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista; il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all’efficace funzionamento dell’organismo ADR.
Insomma, se la nuova procedura avrà sicuramente il vantaggio di ridurre notevolmente i tempi decisionali a 90 giorni, azzerando praticamente i costi legali, d’altro canto bisognerà capire quante persone possano effettivamente ricorrere a questa nuova metodologia.