Per le carte fedeltà sono richiesti troppi dati. A dirlo è il Garante privacy che, a seguito di alcuni accertamenti, ha vietato l’uso di tali dati a quattro società che operano nella grande distribuzione. Informazioni quali il titolo di studio, l’e-mail, la professione o il numero dei componenti del nucleo familiare non sono infatti pertinenti per l’attribuzione di sconti, premi o bonus connessi all’uso della carta fedeltà. Il quadro che emerge dalle verifiche dell’Autorità mostra numerose irregolarità ed un uso illecito del trattamento dei dati: troppi i dati raccolti per i programmi di fidelizzazione, moduli poco chiari e con informazioni incomplete, impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing. Supermercati, catene di negozi, agenzie di viaggi raggiunti dal divieto non potranno più utilizzare i dati e dovranno conformarsi alle misure prescritte.
Prosegue senza sosta, anche attraverso accertamenti della Guardia di finanza, l’azione del Garante a tutela dei consumatori che aderiscono ai programmi di fidelizzazione promossi da operatori economici della grande distribuzione, telefonia, trasporti, viaggi. Altre irregolarità sono state riscontrate nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso. Gli operatori dovranno riformulare l’informativa, sia cartacea sia on line, specificando, in particolare, quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell’adesione al progetto e quali siano invece facoltativi. Dovranno inoltre precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) che la normativa riconosce e chiarire che il consenso per autorizzare l’uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero. E, soprattutto, dovranno mettere il consumatore in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare. Scelta che non era invece possibile effettuare in alcuni dei moduli esaminati, dove con un’unica firma si aderiva al programma di fidelizzazione ma si autorizzava l’utilizzo dei dati a fini di marketing. Per quanto riguarda poi l’uso di dati facoltativi raccolti a fini statistici il Garante ha prescritto alle società di adottare opportuni accorgimenti che impediscano di ricondurre i dati all’interessato fin dal momento della raccolta.
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