Tante le novità per i bonus edilizi e in particolare per il Superbonus, contenute nella legge di conversione del decreto Cessioni (Dl 11/2023), approvata il 4 aprile alla Camera.
L’iter normativo è iniziato il 17 febbraio 2023 con lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura con lo scopo di ammorbidire un po’ il divieto imposto dal governo sui bonus edilizi.
Agli obiettivi primari si sono aggiunti, poi, obiettivi secondari che hanno portato a proroghe e allungamenti dei periodi di fruizione.
La Legge di conversione potrebbe anche non essere il capitolo finale delle numerose modifiche che hanno stravolto nell’ultimo periodo il superbonus, perché arriva anche un impegno a lavorare su una nuova misura che possa portare, nel settore edilizio, sostenibilità ed equità. E questo non esclude neanche che possa tornare una riapertura della cessione del credito.
Ecco i punti più importanti della Legge di conversione e come cambia il Superbonus 110%.
1) La proroga per le villette
Una delle principali novità, e forse anche quella più inaspettata, è la proroga al Superbonus 110% per le villette e le unifamiliari. La scadenza iniziale per fruire della detrazione al 110% era stata fissata al 31 marzo ma ora è stata prorogata al 30 settembre 2023. Ci saranno, quindi, 6 mesi di tempo in più per terminare i lavori.
La proroga si è resa necessaria anche a causa del rallentamento dei lavori negli ultimi mesi anche per il ritardo nella consegna dei materiali dovuta all’incagliamento dei crediti, ad esempio. Ma attenzione, la proroga non riguarda lavori nuovi ma solo quelli che hanno raggiunto il requisito di aver effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
2) Cessioni con remissione in bonis
Per le cessioni del credito che riguardano le spese dell’anno 2022 ci sarà più tempo, anche se si dovrà pagare una piccola ammenda. Uno degli emendamenti del Dl 11 del 2023 prevede, infatti, la possibilità di comunicare la cessione del credito anche dopo il 31 marzo 2023 pagando una sanzione di 250.
Per poter approfittare di questa opzione è necessario effettuare la comunicazione entro il 30 novembre 2023 ma solo se la cessione è verso banche, intermediari finanziari o società di assicurazioni.
Anche se la data ultima per la cessione del credito con la remissione in bonis e il 30 novembre 2023, va ricordato che la comunicazione dell’opzione dovrà essere effettuata in concomitanza con la sanzione di 250 euro.
3) Detrazione in 10 anni
Con lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura molti sono stati i contribuenti a trovarsi in serie difficoltà per l’impossibilità di portare in detrazione in 4 anni nella dichiarazione dei redditi lo sconto spettante. Questo perché nella maggior parte dei casi la capienza fiscale non permette di portare la detrazione, in così poco tempo, tutto lo sconto spettante.
Soprattutto per le spese che superano i 100.000 euro, quindi, solo per pochi sarebbe stato possibile recuperare l’intero sconto spettante senza cessione del credito e sconto in fattura.
La via d’uscita è data dal cosiddetto spalma crediti che permette di recuperare, a scelta del contribuente, la detrazione in 10 anni sulla dichiarazione dei redditi.
4) Le regole della detrazione in 10 anni
La detrazione in 10 anni nella dichiarazione dei redditi può salvare, quindi, dalla perdita dei crediti maturati permettendo di spalmarli in 10 anni anziché in 4, come previsto dal Superbonus. Ma optare per questa scelta richiede perdere un anno.
Cosa significa? Le uniche spese che rientrano nella detrazione decennale sono quelle effettuate nel corso del 2022, che dovrebbero essere portate in detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi 2023. Per chi sceglie la detrazione in 10 anni, invece, non sarà possibile fruire di nessuna detrazione nel 2023, ma si potrà iniziare a fruirne nel 2024, saltando quindi, un anno.
Ma per chi indica la detrazione già nel 730/2023 la possibilità di spalmare la detrazione in 10 anni è persa.
5) convertire crediti in titoli di Stato
Un’altra salvaguardia permette di convertire i crediti in titoli di Stato ma vale solo per i crediti acquistati da banche, intermediari e assicurazioni che hanno esaurito la capienza fiscale. In questo caso possono utilzzare i crediti per acquistare buoni del Tesoro poliennali da almeno 10 anni, così sarà possibile smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente.
La misura varrà per gli interventi fino al 2022 e riguarderà le emissioni effettuate dal primo gennaio del 2028
6) Compensazione
La compensazione dei crediti maturati con il Superbonus potrà essere effettuata anche con debiti di natura contributiva e assistenziale. I crediti fiscali legati all’edilizia, quindi, potranno essere usati in compensazione per pagare sia debiti tributari che previdenziali e assistenziali.
7) La Soa va calcolata per singolo appalto
Una norma che interpreta in modo corretto una di quelle inserite nella conversione del decreto cessioni prevede che la soglia di 516.000 euro che richiedono l’obbligo di attestazione Soa va calcolata per ogni contratti di appalto e per ogni contratto d subappalto dalle ditte costruttrici.
8) Per bonus minori Sal facoltativi
Si tratta di un dubbio nato dopo una sentenza della Corte di Cassazione che riguarda l’obbligo si Sal per gli interventi edilizi minori diversi dal Superbonus. In questo caso il Sal per la liquidazione parziale in base all’avanzamento dei lavori non è un obbligo ma solo una facoltà.
9) Remissione in bonis anche per asservazione
Una cosa che non era ben chiara è che il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis (sempre entro il 30 novembre) anche per l’asservazione di efficacia degli interventi per sismabonus e Superbonus.
10) Novità per infissi e caldaie
Resta lo stop per sconto in fattura e cessione del credito ma ci sono delle correzioni. La soluzione trovata salva i lavori per la sostituzione di infissi e caldaie. Nel caso in cui i lavori siano stati fissati prima del 16 febbraio, ma non ancora iniziati, basterà dimostrare di aver pagato l’acconto entro quella data per salvaguardare lo sconto in fattura.
Senza acconto è invece necessario un accordo vincolante tra le parti, attestato dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La dichiarazione farebbe scattare la responsabilità penale.
11) Preliminari non registrati
In caso di bonus acquisti (sismabonus o bonus al 50%) senza un preliminare firmato alla data del 16 febbraio 2023. Sparisce la richiesta del preliminare e resta, invece, la data di presentazione del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi che deve essere stata fatta prima del 16 febbraio per poter godere, ancora, di cessione del credito e sconto in fattura.
12) Per quali lavori resta lo sconto in fattura
La cessione del credito e il conseguente sconto in fattura sono di fatto cancellati. Ma durante l’esame in commissione sono stati ripristinati per alcuni casi, ma limitati. Niente sospensione dello sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche, per gli immobili danneggiati da terremoti successivi al primo aprile 2009, per le zone colpite dall’alluvione nelle Marche, per le onlus, per le case popolari e per la riqualificazione urbana.
13) Lavori aggiuntivi
Per i lavori aggiuntivi aggiunti in un progetto già iniziato gli effetti sono ridotti. Per misurare la scadenza del 16 febbraio in questo caso si guarderà alla prima Cilas e non a quelle successive per i lavori aggiuntivi.
14) Scudo anti responsabilità
Lo scudo anti responsabilità è potenziato e riguarda un numero più ampio di soggetti tra chi cede e chi compra il credito.