L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha pubblicato la delibera n. 307/23/CONS che adotta un nuovo regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali. L’iter procedimentale che ha condotto a questa decisione è stato avviato con la delibera n. 89/23/Cons, e rappresenta un passo significativo nella tutela dei consumatori e nella regolamentazione dei servizi telefonici, connettività e terminali.

Secondo la Commissaria relatrice dell’Agcom, si tratta di un provvedimento senza precedenti che mira a proteggere i consumatori dalle condizioni contrattuali spesso complesse e non trasparenti applicate dagli operatori di telefonia e internet. L’obiettivo principale è garantire un accesso chiaro e trasparente alle informazioni fondamentali per la stipula dei contratti, assicurando che gli utenti siano al riparo dagli aumenti automatici dovuti all’inflazione e dai costi di recesso in caso di cambio operatore.

Il regolamento impone agli operatori di adeguare i propri modelli contrattuali, fornendo agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, informazioni chiare, dettagliate e facilmente comprensibili. Inoltre, devono fornire una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile insieme ai contratti, identificando chiaramente i principali elementi del servizio.

Durata del contratto e costi di recesso

Un punto chiave del nuovo regolamento riguarda il periodo di impegno iniziale, limitato a un massimo di 24 mesi per tutte le tipologie di contratto. Dopo il 24º mese, l’utente può recedere in qualsiasi momento senza penali o costi di disattivazione, tranne i costi per il servizio ricevuto durante il preavviso e gli eventuali costi dell’apparecchiatura terminale. In caso di recesso, gli operatori devono applicare di default il pagamento delle residue rate, ma l’utente può chiedere di saldare il rimanente costo in un’unica soluzione. La rateizzazione del terminale può superare i 24 mesi con il consenso del cliente.

Cessazione del rapporto contrattuale

In caso di disdetta del contratto dopo il preavviso di proroga, l’operatore può addebitare solo i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi dell’apparecchiatura terminale.

Modifica delle condizioni contrattuali

Gli utenti possono recedere o cambiare operatore senza penali quando l’operatore propone modifiche contrattuali, con un preavviso di almeno 30 giorni. Il diritto di recesso può essere esercitato entro 60 giorni dalla comunicazione delle modifiche.

Discrepanza delle prestazioni e Diritto di recesso

In caso di significative discrepanze rispetto agli standard contrattuali, l’utente ha il diritto di recedere senza costi, salvo gli indennizzi previsti per i disservizi.

Migrazioni e portabilità

Gli operatori devono fornire informazioni chiare sulla migrazione tra operatori, inclusa la portabilità del numero. L’operatore cedente continua a fornire il servizio fino all’attivazione da parte dell’operatore ricevente.

Contratti con adeguamento all’indice dei prezzi

L’utente deve accettare esplicitamente l’adeguamento periodico all’indice dei prezzi. Le condizioni contrattuali devono prevedere l’incremento e la diminuzione del canone in base all’indice. L’utente ha diritto di recesso senza costi in caso di aumento superiore al 5%.

Misure di trasparenza per contratti indicizzati

Le comunicazioni sull’adeguamento devono essere trasparenti riguardo all’indice, al mese di variazione e alle modalità di comunicazione. Le informazioni devono essere evidenziate su tutti i canali di comunicazione, inclusi siti web, comunicazioni televisive, social network e telemarketing.

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Foto di Tobit Nazar Nieto Hernandez

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