Il TAR Emilia Romagna ha
/ndepositato il 4 Giugno  la sentenza (N.
/n00576/2014)  con la quale si è pronunciato
/nsul ricorso presentato dall’Unione per la difesa dei Consumatori  (U.Di.Con.) Emilia Romagna, difesa dagli
/navvocati Simona della Casa e Sara Castellazzi del foro di Modena,  per l’annullamento del silenzio rifiuto
/nformatosi sull’accesso agli atti e documenti inerenti la rendicontazione  presentata dalle associazioni dei consumatori
/nassegnatarie dei contributi regionali previsti dalla L.R. 45 del 1992 e
/nattribuiti con delibera N. 2109 del 28/12/12.

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I giudici amministrativi
/naccolgono il ricorso, censurando il silenzio della Regione Emilia sotto più
/nprofili a fronte della motivata istanza di accesso agli atti presentata dall’Associazione.
/nIl TAR  ritiene che:

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“In linea
/ndi diritto va osservato che l’accessibilità agli atti e documenti della
/npubblica amministrazione va assicurato qualora sussiste un interesse diretto,
/nconcreto ed attuale corrispondente una situazione giuridicamente tutelata ed
/ninerente gli atti di cui si chiede copia, ciò anche al fine di garantire la
/ntrasparenza dell’azione amministrativa”

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“ che ai
/nfini dell’accesso è sufficiente che la richiesta sia attinente ad una
/nsituazione soggettiva e che sia prospettato un interesse…come avvenuto nel
/ncaso  di specie, la necessità dal proprio
/npunto di vista di disporre di tale documentazione…..

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Il Tar annulla
/nil silenzio –rigetto e ordina alla Regione Emilia Romagna di consentire la
/nvisione e di rilasciare copia di tutti gli atti e documenti richiesti

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Grande soddisfazione viene
/nespressa dal presidente Regionale di U.Di.Con Emilia Romagna –   Vincenzo Paldino – che considera
/nl’accoglimento del ricorso una vittoria per la TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

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Il Presidente Regionale
/ndell’U.Di.Con, ringraziando per il lavoro svolto i difensori dell’Associazione
/nAvv.ti Simona della Casa e Sara Castellazzi, 
/ndichiara “In tempi in cui  il diritto di accesso e la trasparenza
/namministrativa – prevista oramai da anni nella legislazione nazionale e
/nregionale – dovrebbe essere un dato acquisito e 
/nal centro dell’azione amministrativa, con questa sentenza viene censurato
/nil silenzio della Regione Emilia Romagna in relazione alla istanza presentata
/ndalla nostra associazione, con riferimento agli atti della procedura di
/nassegnazione dei contributi pubblici e motivata per la difesa delle ragioni
/ndell’Associazione stessa.  I giudici amministrativi  hanno stabilito  la necessaria accessibilità di tutti i
/ndocumenti che riguardano procedure aventi ad oggetto progetti finanziati con
/ndenaro pubblico (anche contabili), che non possono essere sottratti al diritto
/ndi accesso manifestato dai soggetti che hanno dato atto di un interesse
/nconcreto e attuale alla loro disamina”. La sentenza adottata da Tar Bologna si
/ninserisce perfettamente nel filone normativo, anche di recente ulteriormente
/nsviluppato e ampliato dal Governo, in relazione alla necessaria trasparenza
/ndell’attività degli enti pubblici. La nostra Associazione continuerà a opporsi
/nad ogni limitazione di tale diritto. 

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