COS’è LA CONCILIAZIONE?

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La conciliazione è una
/nprocedura di risoluzione di controversie
in base alla quale una
/nterza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto accompagnando
/nla loro negoziazione verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Si
/ntratta di un tentativo di risoluzione extragiudiziale da promuovere prima di
/navviare una causa in sede civile.

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QUANDO POSSO PRESENTARE
/nL’ISTANZA DI CONCILIAZIONE?

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L’ istanza di
/nconciliazione presso il corecom si presenta in caso di  controversie nate  in materia di telecomunicazioni (telefono,
/nfax, mobile e servizi a pagamento). Tale tentativo di risoluzione è
/nobbligatorio e deve precedere l’avvio di una causa in sede civile; inoltre, l’istanza
/npuò essere presentata al Corecom  solo se
/nè già stato fatto un reclamo formale al gestore del servizio di
/ntelecomunicazione.

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A CHI DEVO INVIARE
/nL’ISTANZA DI CONCILIAZIONE?

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L’istanza per il
/ntentativo di conciliazione va presentato al Comitato Regionale per le
/nComunicazioni  (Co.Re.Com)
/nterritorialmente competente, ossia:

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IN CASO DI LINEA FISSA,  quello del luogo in cui è ubicata la
/npostazione fissa ad uso dell’utente finale

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NEGLI ALTRI CASI, quello del
/ndomicilio indicato al momento della conclusione dl contratto o, in mancanza, la
/nresidenza o la sede legale dell’utenza che abbia già firmato la convenzione
/nbilaterale con l’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate.

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COME SI PRESENTA
/nL’ISTANZA DI CONCILIAZIONE ?

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La richiesta può essere
/ninoltrata al Corecom della propria regione compilando in modo leggibile tutti i
/ncampi del formulario UG da inviare con fotocopia di un documento d’identità
/ndell’utente interessato, tramite una delle seguenti modalità:

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/nConsegna a mano contro rilascio di ricevuta;

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–        
/nInvio a mezzo raccomandata A/R;

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–        
/nInvio a mezzo fax;

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–        
/nInvio tramite posta elettronica;

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Compilazione dell’istanza
/ndirettamente via web.

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Gli indirizzi possono essere reperiti nel sito del Corecom
/ndella provincia di riferimento.

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Ad esempio, in caso di controversie che nascono nella Regione
/nLazio, si deve ricorrere al Corecom Lazio, i cui recapiti sono indicati di
/nseguito:

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•       Invio a mezzo raccomandata A/R in Via
/nLucrezio Caro, 67 – 00193 Roma

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•       Invio tramite posta certificata: corecomlazio.conciliazioni@cert.consreglazio.it
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•       Invio a mezzo fax al numero  06/3244426

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•       Consegna a mano: Lunedì, Martedì,
/nMercoledì, Giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30 e il Venerdì dalle ore 9:30 alle
/nore 13:30 presso la sede in via Lucrezio Caro, 67, Roma.

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QUALI INFORMAZIONI DEVO
/nINSERIRE NEL FORMULARIO UG?

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Il Formulario deve
/ncontenere, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:

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/n
nome e cognome del titolare
/ndell’utenza telefonica;

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/n
residenza o domicilio del titolare
/ndell’utenza telefonica;

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numero fax / e-mail di contatto del
/nricorrente;

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/n
denominazione e sede del gestore del
/nservizio di telecomunicazione;

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/n

        
/n
fotocopia di un valido documento
/nd’identità del titolare dell’utenza telefonica;

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Inoltre, devono essere
/nindicati negli appositi spazi:

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descrizione sintetica dei fatti;

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indicazione della data e dell’esito
/ndi eventuali precedenti tentativi di composizione esperiti;

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/n
indicazione delle  richieste del ricorrente;

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/n
elenco dei documenti giustificativi
/nda allegare in copia conforme.

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CHI DEVE SOTTOSCRIVERE
/nIL FORMULARIO?

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Il formulario deve
/nessere sottoscritto dal titolare dell’utenza telefonica, o in caso di persona
/ngiuridica, dal rappresentante legale o da una persona munita di procura
/nspeciale (conferita con atto pubblico o con scrittura autenticata).Nel caso di
/npersona giuridica è necessario allegare la visura camerale della Società.

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COSA ACCADE DOPO LA
/nPRESENTAZIONE DELL’ISTANZA?

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Il Corecom, dopo aver
/nverificato l’ammissibilità della domanda, comunica alle parti, via fax o posta
/nprioritaria, la convocazione in udienza di conciliazione.

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È NECESSARIA LA
/nPRESENZA DI UN AVVOCATO DURANTE l’UDIENZA?

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No. È una scelta dei
/nconvocati.

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In udienza le parti
/npossono intervenire personalmente, essere rappresentate dal legale, da
/nconsulenti o da rappresentanti delle associazioni di consumatori, purché la
/npersona delegata sia munita di semplice scritto autografo di delega
/naccompagnato da copia di documento d’identità del delegante.

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La delega dovrà
/nconferire al delegato il potere di transigere
/nla controversia

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Nel caso in cui
/nl’intestatario dell’utenza o il legale rappresentante non possano presentarsi
/npersonalmente all’incontro di conciliazione, possono farsi sostituire da un
/nterzo con una delega corredata da fotocopia di documento d’identità del
/ndelegante.

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CHE VALORE HA IL
/nVERBALE DI CONCILIAZIONE?

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Se la conciliazione ha
/nesito positivo viene redatto un verbale di conciliazione costituente titolo
/nesecutivo, in cui si prende atto dell’accordo e la controversia si conclude.
/nPertanto, se una delle parti non rispetta gli impegni redatti, entro i termini
/nfissati per il loro adempimento, l’altra parte potrà porre in esecuzione
/nl’accordo tramite l’ufficio dell’Ufficiale Giudiziario (articolo 12 comma 2).

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In caso di esito
/nnegativo dell’incontro,invece, le parti possono scegliere se far ricorso al
/ngiudice o se far definire la controversia al conciliatore utilizzando il
/nformulario “GU-14” del Corecom.

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