Con il decreto legislativo 23/2011, articolo 3, commi 8 e 9, si pone l’attenzione sul gravoso problema degli affitti in nero, tasto dolente soprattutto di studenti e giovani lavoratori. Grazie a questa legge infatti chi entro il 6 giugno non si è visto trasformare il proprio affitto in nero in una regolare locazione, può richiedere la regolare registrazione del contratto, arrivando a pagare anche 10 volte meno rispetto a quello che paga adesso.
  Cosa accade per quei contratti, che dovevano essere registrati e non lo sono stati, neppure entro il termine ultimo del 6 giugno 2011?
La normativa prevede che a questi contratti si applichi la seguente disciplina:
a) durata della locazione stabilita in quattro anni (più quattro) che decorrerà dal momento in cui verrà effettuata, ormai in ritardo, la registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, salvo gli aggiornamenti annuali in misura del 75% dell’indice accertato dall’ISTAT, a decorrere dalla registrazione.                                                                                 
I contratti presi in considerazione sono i seguenti:
– contratti di locazione scritti ma non registrati;
– contratti di locazione verbali non registrati;
– contratti di locazione registrati ma per un importo inferiore a quello corrisposto;
– contratti di comodato fittizio.
Cosa deve fare il conduttore?
Il conduttore deve:
–  verificare l’effettiva mancata registrazione del contratto di locazione da parte del locatore;
–  registrare il contratto di locazione: poiché l’imposta di registro grava su entrambe le parti del contratto di locazione, anche la registrazione del contratto effettuata dal conduttore, con ritardo, comporta il pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi;
–  presentare all’Agenzia delle Entrate una denuncia nella quale dichiara i propri dati personali e quelli del locatore, la data di inizio della locazione, e il canone corrisposto, unitamente ai documenti a prova delle dichiarazioni rilasciate;
– verificare la rendita catastale dell’immobile occupato.
Finora il mercato degli affitti è sempre stato un inferno. Dal 1998 in avanti è in vigore una legge che prevede limitazioni di canone, diverse da città a città, per chi ha locazioni temporanee (da 6 a 36 mesi nel caso di studenti). Una norma che non ha mai rispettato nessuno, ora si spera che la situazione si normalizzi anche se gli affitti continuano ad avere un costo troppo elevato.
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