L’Agicom, ha reso disponibile on-line il testo della delibera 398/11/CONS approvata due giorni fa con il voto favorevole di sette membri del Consiglio, un astenuto ed un contrario. Il provvedimento sarà adesso oggetto di una consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale. Il testo è diviso in due parti: la prima illustra le misure proposte per lo sviluppo di un’offerta legale per la diffusione e la fruizione dei contenuti audiovisivi oltre che per favorirne l’accesso da parte dell’utenza. La seconda parte dello schema di regolamento contiene una serie di misure a tutela del diritto d’autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all’Autorità. Nella prima fase, se il gestore di un sito web riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, questi può provvedere lui stesso alla rimozione entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down). Nella seconda fase, qualora l’esito della procedura di notice and take down non dovesse risultare soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all’Agicom. L’Autorità avvierà un contraddittorio della durata di 10 giorni trascorsi i quali potrà impartire, nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15), un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata. L’avvocato Guido Scorza, presidente dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione ed esperto di questioni connesse al diritto civile, industriale e della concorrenza, pur precisando che il provvedimento: “nonostante i ripensamenti ed i passi avanti importanti fatti dall’Autorità Garante si resta ancora lontani da una disciplina che possa davvero rappresentare un equo contemperamento dei diversi diritti ed interessi che si confrontano sul diritto d’autore”. Il punto più contestato è però sempre lo stesso. Scorza ritiene che l’Autorità attribuisca a se stessa “una potestà regolamentare che non le compete anche in riferimento a contenuti diversi da quelli audiovisivi e a soggetti diversi dai fornitori di servizi media audiovisivi”. l’Agicom si riserva il diritto di irrogare sanzioni pecuniarie per l’ipotesi di violazione di provvedimenti da essa stessa sommariamente adottati, in forza di regole da essa medesima scritte, in gran parte, senza disporre della necessaria copertura normativa.
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