L’ albergatore che  tiene aperto il caveau dell’ hotel solo per alcune ore del giorno o non predispone un servizio di vigilanza delle stanze adeguato alle esigenze dei propri clienti è responsabile illimitatamente del danno cagionato agli stessi in caso di furto. Questo è quello che emerge dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 2009, n.° 10493, che ha affermato il principio di diritto, secondo il quale la responsabilità per colpa dell’ albergatore ai sensi dell’ art. 1785bis codice civile può essere esclusa solo se questi, abbia potuto provare  che la prevenzione dell’ illecito  verificatosi  avrebbe richiesto l’ adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello  ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonché in relazione  al rischio concreto  del verificarsi di eventi del genere.  La sentenza trae origine da una vicenda iniziata nel 1989, in cui veniva rubata dalla stanza di un albergo una pelliccia a causa dell’ orario limitato di apertura e chiusura della cassaforte dell’ hotel 8.30 – 19.30, per cui la proprietaria dovendo partire l’ indomani molto presto non avrebbe potuto usufruirne,  e  dell’ insufficiente servizio di sorveglianza predisposto per le camere che ha permesso a ignoti di aggirarsi liberamente fra le stanze, nel pieno della notte e introdursi nella camera della vittima.

Partendo da questo principio sarà opportuno informare il consumatore del comportamento da tenere qualora vengano rubati, deteriorati o distrutti gli oggetti portati in albergo e quali sono i diritti concessigli dall’ ordinamento.
 
Infatti, in una eventualità del genere la prima cosa da fare è quella di avvertire il proprietario o il responsabile dell’ albergo e denunciare l’ accaduto alle forze dell’ ordine. In secondo luogo dovrete documentare con fotografie, scontrini, ricevute e quant’ altro l’ oggetto che si trovava in camera o nella cassaforte.  Nel caso in cui abbiate lasciato il vostro bene nella cassaforte al fine di ottenere un risarcimento totale dovete esibire il documento che attesta le sue caratteristiche e valore che vi ha rilasciato l’ addetto dell’ albergo davanti al quale avete depositato gli oggetti.

Per quanto riguarda la responsabilità dell’ albergatore e di conseguenza l’ ammontare del risarcimento dei danni che può essere richiesto dal cliente esso varia a seconda che il furto avvenga in camera o nella cassaforte dell’ albergo.

Da questo punto di vista la legge  ( art. 1783 del codice civile ) prevede una responsabilità limitata dell’ albergatore  fino a cento volte il prezzo di locazione dell’ alloggio per un giorno per le cose portate in albergo deteriorate, distrutte, o sottratte durante il periodo di soggiorno del cliente e non custodite e di quelle di cui l’ albergatore, un suo familiare o un suo dipendente ne hanno la custodia fuori dell’ albergo nel periodo di permanenza del cliente in hotel o fuori o all’ interno dell’ albergo durante un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo al soggiorno.

Il susseguente articolo sancisce al contrario una responsabilità illimitata dell’ albergatore quando gli sono stati consegnati beni in custodia o quando si rifiuti di ricevere beni che  ha l’ obbligo di custodire come :
•    le carte-valori
•    il denaro contante  
•    gli oggetti di valore
con l’ esclusione di quelli pericolosi, o che tenuto conto dell’ importanza e delle condizioni di gestione dell’ albergo, abbiano un valore eccessivo o una natura ingombrante. Inoltre, il responsabile dell’ albergo può pretendere che la cosa che gli è stata consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato. Solo quando il furto, il deterioramento o la distruzione siano dipesi direttamente dal cliente o dalle persone a lui collegate (suoi accompagnatori, anche a servizio; suoi visitatori) o da forza maggiore o dalla natura della cosa, l’albergatore non ne è responsabile.

L’ albergatore è, comunque, responsabile senza alcun limite se il deterioramento, il furto o la distruzione dei beni portati in albergo sono imputabili alla sua colpa o dei suoi familiari o dei suoi dipendenti.

La normativa in oggetto si applica ai sensi dell’ art. 1786 del codice civile anche alle case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

E’ bene ricordare che dichiarazioni quali  L’ albergatore non assume alcuna responsabilità per i furti di oggetti lasciati incustoditi nella camera oppure L’ albergo declina ogni responsabilità per furti di oggetti non lasciati in custodia ” scritte all’ interno o al di fuori di un hotel debbono essere ignorate perché contra legem.

Per la richiesta di risarcimento danni in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione degli oggetti portati in albergo potrete utilizzare le lettere tipo allegate.

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