La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tariffa rifiuti attraverso la sentenza 5298 del 5 marzo 2009, affermando che la tariffa in esame, non rappresentando il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta dal cittadino, è un’entrata tributaria: di conseguenza, nel caso in cui il contribuente non provveda a pagare la somma dovuta, il credito può essere insinuato nel passivo fallimentare e gode del privilegio speciale assicurato ai tributi locali dal Codice civile, con l’articolo 2752, il quale, appunto, prevede tale privilegio per i crediti per imposte e tasse di Comuni e Province previsti dalla legge per la finanza locale.

Il nodo della questione sta dunque nel modo in cui viene concepita la tariffa per i rifiuti. A tal proposito la Cassazione ha stabilito che “le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica dei servizi (e delle entrate)”: la qualificazione pubblica di un’entrata, dunque, non cambia in virtù del fatto che la sua gestione venga affidata dall’amministrazione a una società privata. In seguito alla sentenza della Corte, sarebbe inoltre opportuno modificare le modalità di riscossione, provvedendo a notificare al contribuente un avviso di pagamento piuttosto che la fattura.

UFFICIO LEGALE UDICON

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