Lo scorso sette luglio la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha pronunciato una sentenza in materia di contraffazione destinata a fare giurisprudenza: di fatto si è stabilito che per i gestori dei mercati di piazza valgono le stesse regole che disciplinano la lotta alla contraffazione online. In sostanza si registra un epocale cambio di prospettiva: se finora, infatti, la tendenza è stata quella di applicare al mondo della rete le regole ed i principi validi nel mondo reale, ora si stabilisce di applicare a quest’ultimo le norme che disciplinano ciò che avviene in rete. Nello specifico la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha affermato che per quanto concerne la tutela dei marchi e dei diritti d’autore nei mercati tradizionali devono valere le stesse regole imposte per l’e-commerce. La sentenza riguarda il mercato di Praga, uno dei mercati più grandi ed importanti di tutta Europa. I giudici hanno dichiarato che i gestori della struttura, nella loro attività di affitto ai commercianti di spazi espositivi e di bancarelle per la vendita dei prodotti, devono essere considerati come degli intermediari al pari di operatori come Ebay, e di conseguenza devono attenersi agli stessi principi stabiliti per lo svolgimento di siffatta azione di intermediazione, nel rispetto di quando stabilito con la sentenza che la medesima Corte pronunciò nel celebre contenzioso che vide di fronte proprio Ebay ed il colosso della cosmetica L’Oreal. Quest’ultimo in quell’occasione contestava all’azienda di San José di non impegnarsi in maniera adeguata per limitare la commercializzazione non autorizzata dei prodotti sulla propria piattaforma on line. I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione europea ritennero fondate le rimostranze dell’azienda di cosmetici. Analogamente i gestori del mercato di Praga sono stati ritenuti responsabili di non avere fatto il massimo per evitare che negli spazi da loro controllati si verificasse la commercializzazione dei prodotti contraffatti e sono stati invitati ad evitare il perpetrarsi di tale reato. Va tuttavia precisato che la Corte, pur sottolineando che  chi gestisce un mercato tradizionale deve impegnarsi al pari di una piattaforma online ad evitare che nei suoi spazi si verifichino episodi di commercializzazione di prodotti contraffatti, non può in ogni caso essere gravato di un obbligo di vigilanza generalizzata o di oneri che minano il regolare svolgimento delle attività commerciali. Nonostante questa precisazione non può essere negato il fatto che la Sentenza del sette luglio rappresenta un momento di svolta: per la prima volta spetta a coloro che sono offline adeguarsi a coloro che sono online.

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