Il Garante della privacy chiarisce, con la
/nNewsletter n.398 del 9 febbraio 2015, che “nelle
/ncertificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la
/npresenza in ospedale, non devono essere riportate indicazioni della struttura
/npresso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la
/nspecializzazione del sanitario o comunque informazioni che possano far risalire
/nallo stato di salute
” in quanto rappresenterebbe violazione della privacy
/ndel cittadino e permetterebbe di far conoscere a terzi, le informazioni circa
/nla sua salute.

/n
/nQuesto chiarimento resta in linea
/ncon il provvedimento generale n. 1191411 del 9 novembre 2005 del Garante della
/nPrivacy, in cui lo stesso ha previsto maggiori cautele in tema di privacy e
/ndati sanitari, nonché “l’adozione di
/nspecifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello
/nstato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua
/nidentità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato
/no ricoverato
”.

As Seen On
I commenti sono chiusi.