Utilizzo
/nimproprio delle parti comuni, rumori molesti, lavori da seguire all’interno
/ndello stabile, per non parlare degli animali domestici: questi i motivi che hanno
/nscatenano negli anni liti molto accese tra i condomini, molto spesso finite nei
/ntribunali.

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Forse
/nnon si risolveranno del tutto gli screzi tra condomini, ma almeno dopo circa 70
/nanni di assoluta empasse, la legge 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno, cercherà
/ndi  rimettere un po’ d’ordine alla tormentata
/nvita di molti condomini italiani. Con la nuova regolamentazioni infatti, si è
/ncercato di ridimensionare l’intero settore, andando non solo a modificare tutte
/nle norme riguardanti i rapporti tra condomini, ma anche la figura stessa
/ndell’amministratore.

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In
/nparticolare i cambiamenti più importanti riguardano le votazioni in assemblea,
/nmolto spesso più che un momento di confronto, quest’ultima è diventata un vero
/ne proprio campo da ring in cui dar sfogo a tutta la rabbia repressa con il
/nvicino. Secondo la normativa per poter deliberare servirà un quorum pari al 50%+1
/ndei votanti e dei millesimi,conterà quindi la dimensione dell’appartamento per
/nil raggiungimento del quorum, di conseguenza chi possiede un ampio appartamento
/navrà maggior peso in assemblea del proprietario di un monolocale. Per quanto
/nriguarda le deleghe per partecipare all’assemblea devono essere in forma
/nscritta e non possono più essere attribuite all’amministratore e, qualora i  condòmini sono più di 20, il delegato non può
/nrappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi.

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L’altra
/ngrande novità riguarda il diritto di accedere alla documentazione condominiale,
/ncon la conseguenza che i condomini potranno prendere visione dei giustificativi
/ndi spesa ed estrarne copia. La nuova legge prevede altresì, in caso di opere di
/nmanutenzione straordinaria o innovazioni, la costituzione di un fondo
/nobbligatorio di importo pari all’ammontare dei lavori.

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Per
/nquanto riguarda il ruolo dell’amministratore, non sarà più concepito come un
/nmestiere per tutti, in quanto per poter esercitare, bisognerà possedere
/ndeterminati requisiti: godere dei diritti civili, essere in possesso del
/ndiploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché  frequentare un corso di formazione e seguire
/nl’aggiornamento periodico; eccezion fatta per chi esercita per almeno un anno
/nnegli ultimi tre.

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È
/nstato inoltre introdotto l’obbligo di affissione nell’androne dello stabile di
/nuna targa con le generalità, il domicilio e i recapiti dell’amministratore
/n(sperando che con ciò si riesca anche a reperire l’amministratore che, in molti
/ncasi risulta irrintracciabile). Sarà obbligatorio anche il conto corrente
/ncondominiale dedicato a ogni edificio, su cui devono transitare i contributi
/ndel condòmini e le somme ricevute da terzi oltre ai pagamenti fatti per conto
/ndel condominio.

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Infine
/nper quanto riguarda i tanto contesi animali a quattro zampe, non potranno
/nessere più inserite all’interno dei regolamenti condominiali clausole che vietino
/ndi tenere in casa un animale domestico.

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