La
/nprassi è semplice: mandare a casa del malcapitato un atto di citazione presso
/nil Giudice di Pace competente per il mancato pagamento di alcune fatture
/ntelefoniche relative ai servizi della compagnia Tim, così da poter recuperare
/ninfondati crediti. Il colpo messo in atto da un professionista, con la
/ncomplicità di alcuni avvocati incaricati di indicare la fittizia data della
/nprima udienza, è andato avanti circa un anno intero (dall’aprile 2012),
/ncoinvolgendo i presunti utenti debitori che, a prescindere dalla fondatezza
/ndella propria posizione debitoria, preferivano provvedere rapidamente al
/npagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso
/ngiudiziario.

/n
/n

Secondo
/nquanto riscontrato dall’indagine condotta dall’Autorità Garante della
/nConcorrenza e del Mercato, la condotta del professionista sarebbe a tutti gli
/neffetti  una pratica commerciale  aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del
/nCodice del Consumo, in quanto  idonea ad
/nindurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non
/navrebbe altrimenti preso. Nel suddetto caso il professionista avrebbe
/nminacciato di promuovere un’azione legale senza alcuna fondatezza, violando
/nperciò l’articolo 25 del Codice del Consumo, in materia di pratiche aggressive.

/n
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Non
/nsolo, l’Autorità ha riscontrato anche la violazione dell’art.20 del Codice del
/nConsumo, definendo il comportamento del professionista come non conforme al
/nlivello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, in quanto mirato
/na falsare il comportamento economico dei consumatori interessati.  

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/n

Insomma,
/nalla fine il furbetto di turno dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a
/n50.000 euro, ossia la sanzione massima per questo tipo di pratiche.

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