Soltanto a ottobre 2010 è stata
/npubblicata la circolare N46/E del 20 settembre 2010 (art.1, comma 132, legge
/n24/12/2007) dall’Agenzia delle Entrate che stabilisce i requisiti per
/nl’esenzione al pagamento del Canone RAI. In effetti e, senza troppo
/npolemizzare, bisogna riconoscere che il regolamento c’è ma non è stato
/nadeguatamente pubblicizzato né dai media né dagli uffici competenti. Ma questa
/nè un’altra storia. Ciò che ci sta a cuore che i consumatori sappiano sono gli
/neffettivi requisiti che un abbonato RAI deve possedere per richiedere
/nl’esenzione e in che modo. Dunque, hanno diritto all’esenzione tutti coloro i
/nquali, avendo compiuto 75 anni di età ( prima della scadenza del pagamento del
/ncanone) vivano da soli o con il coniuge e abbiano un reddito complessivo non
/nsuperiore a 6713,98 euro (ci si riferisce al CUD dell’anno precedente). La
/ndomanda riguarda l’apparecchio televisivo presente nell’abitazione in cui si ha
/nresidenza “entro il 30.04.2011” per gli abbonati annuali ed “entro il
/n31.07.2011” per quelli semestrali.  Per
/ngli abbonati over 75 è possibile ottenere 
/n
“entro il 30.04.2011” anche un rimborso del canone versato nel triennio
/n2008-2010 (sempre che ne sussistano i presupposti), compilando la relativa
/ndocumentazione messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per
/ngli abbonati che non abbiano ancora raggiunto l’età e non abbiano un reddito
/nche superi i 18.000 euro, il canone si può pagare anche a rate con una
/ndetrazione dalle tasse per un massimo di 11 rate. 

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