L’antitrust multa Auchan per pratica commerciale scorretta. 110.000 euro per aver inserito nei volantini nazionali e locali, compreso sul sito ufficiale, offerte di prodotti che in alcuni casi già dal primo giorno erano introvabili. Roma, Palermo e Cagliari alcune delle città interessate da questo ormai sempre più “usuale rito” di pubblicizzare prodotti a prezzi ribassati poi  introvabili. Le giustificazioni sono sempre le solite:  problemi burocratico – amministrativi oppure logistici o più semplicemente perché la sede incriminata non ha richiesto quel tipo di prodotto, fornito in stock dalla sede nazionale, non riuscendo quindi a rientrare nell’offerta pubblicizzata. Riportiamo un passaggio ufficiale del provvedimento dell’antitrust:
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
56. La pratica commerciale oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento consiste nel comportamento tenuto da Auchan in occasione delle iniziative promozionali dallo stesso effettuate, con particolare riferimento alle procedure e alle iniziative adottate per assicurare ai consumatori la disponibilità dei prodotti oggetto delle medesime promozioni.
57. Il professionista, attraverso numerose campagne promozionali diffuse tramite volantini locali e nazionali riprodotti, nella quasi totalità dei casi, anche sul sito Internet
www.auchan.it, invita all’acquisto di prodotti, food e non food, a prezzi vantaggiosi nell’ambito dei diversi periodi di validità delle promozioni. In relazione alle iniziative descritte al precedente punto II, lettere da A) a F), è risultata l’indisponibilità di una serie di prodotti presso alcuni e talvolta tutti i punti di vendita del professionista, segnalata già dal primo giorno di validità delle promozioni stesse.
58. Le diverse cause che hanno originato l’accertata indisponibilità possono essere ricondotte a quattro distinte categorie:
1. Mancata richiesta di fornitura del prodotto da parte del direttore del PdV alla sede centrale: condotte di cui al punto II, lettere D) ed F).
2. Vendita in blocco dell’intero stock nei giorni antecedenti l’iniziativa promozionale: condotte di cui al punto II, lettere A) ed E);
3. Mancata o parziale evasione dell’ordinativo del professionista da parte dei fornitori di cui lo stesso si serve: condotte di cui al punto II, lettere B) ed E);
4. Problemi di natura burocratico – amministrativa: condotta di cui al punto II, lettera C);
59. Tali circostanze evidenziano una condotta che risulta contraria alla diligenza ragionevolmente esigibile da un importante professionista del settore della Grande Distribuzione Organizzata, ravvisabile nella incapacità di garantire la disponibilità di tutti i prodotti che vengono offerti in promozione.
60. In base agli articoli 20, 21 e 23, lettera e), del Codice del Consumo il professionista, proprio in relazione alle campagne promozionali che lo stesso decide di effettuare, deve operare con un livello particolare di diligenza per assicurare ai consumatori tutti i prodotti offerti in quantità ragionevoli in rapporto all’entità della promozione effettuata e della domanda conseguentemente sollecitata, garantendo al consumatore la realizzazione delle proprie aspettative di acquisto dei prodotti offerti o di prodotti equivalenti alle condizioni reclamizzate.”

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