L’Inps, col messaggio 22479/2009, chiarisce la situazione relativa alle assicurazioni per le casalinghe, argomento che aveva suscitato perplessità nelle sedi periferiche. Il punto focale è il fatto che le casalinghe non devono misurarsi con le quote, poiché l’assicurazione facoltativa e quella del fondo di previdenza non danno luogo alle prestazioni pensionistiche previste dalle leggi 243 del 2004 e 247 del 2007, cioè delle riforme Maroni e Prodi sulle pensioni. Ai fini della liquidazione delle pensioni a carico dell’assicurazione facoltativa e del fondo di previsione per le casalinghe, dunque, verranno applicate ancora le disposizioni previste in materia di diritto decorrenza e calcolo.
UFFICIO LEGALE UDICON
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