L’automobilista deve dimostrare che l’autovelox abbia un difetto di omologazione o di funzionamento per far sì che la multa a lui comminata venga annullata; in caso contrario, la sanzione è valida a tutti gli effetti. Sulla base di questa regola la Seconda sezione civile ha accolto il ricorso del comune di Vicopisano (provincia di Pisa), dopo che il giudice di pace di Cascina aveva annullato una multa di 147 euro per eccesso di velocità. La Cassazione ha dato ragione al Comune toscano e affermato quindi la validità della multa elevata ai danni dell’automobilista dall’apparecchiatura elettronica.

UFFICIO LEGALE UDICON

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