A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.  L’esenzione ha validita’ annuale. Pertanto, l’istanza, corredata della documentazione aggiornata, deve essere rinnovata ogni anno.
se il canone è stato già pagato pur rientrando nelle direttive dell’esenzione vi è previa documentazione ed accoglimento della domanda corredata ,si avrà diritto al rimborso della somma corrisposta. Per l’abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

I commenti sono chiusi.