Secondo l'Ordinamento Penale italiano, è penalmente sanzionabile ex Art. 73, comma 1, DPR 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti) chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito o consegna le tipologie di preparati tossico-voluttuari. Il  soggetto che realizza uno spaccio di sostanza stupefacente ovvero una detenzione per tale finalità è oggi punito, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da 6 a 22 anni e con la multa da € 26000 a € 300000 (se si tratta di droghe pesanti come la cocaina e l’eroina), oppure con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da € 1032 a € 10329 (se si tratta di droghe leggere). Ma qual è il limite tra detenzione di droga ad uso personale e la detenzione a fine di spaccio, penalmente rilevante? Secondo le Tabelle Ministeriali, la quantità massima (in termini di principio attivo) detenibile per evitare di incorrere in responsabilità penale è pari a: 250 mg di principio attivo nel caso di Eroina; 750 mg di principio attivo nel caso di Cocaina; 500 mg di principio attivo nel caso di cannabis, marijuana, hashish; 750 mg di principio attivo per MDMA; 500 mg di principio attivo nel caso di Amfetamina e 0,150 mg di principio attivo nel caso di LSD.

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Non sempre, però, la qualità e la quantità della sostanza sono sufficienti per definire spacciatore chi la detiene. E', infatti, necessaria una fattualizzazione interpretativa nella quale va valutato ogni singolo caso, ogni circostanza dell'azione, ogni contesto personale ed ogni corollario comportamentale del reo, ciò perché la delittuosità richiede interpretazioni criminologico-giuridiche e non soltanto misurazioni medico-forensi o chimiche. Così, per esempio, secondo varie sentenze della Corte Suprema, è indispensabile valutare eventuale stato di tossicodipendenza  cronica o anche solo l’uso abituale di droga, se il superamento della soglia è modesto, se  il tossicodipendente, uncinato in maniera irreversibile, detiene, per uso esclusivamente personale. Quindi il mero superamento del cosiddetto  "peso soglia" non è idoneo di per sé a integrare la condanna ad una pena per spaccio, ben potendo il giudice riconoscere la finalità personale e, quindi, l’irrilevanza penale del fatto.

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Di contro, nell’ipotesi in cui le attività di importazione, acquisto o detenzione siano finalizzate allo spaccio (a seconda della classificazione dello stupefacente), si avrà una condotta penalmente rilevante e, di conseguenza, si incorrerà in gravose pene.

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Perché un soggetto venga ritenuto spacciatore, l'apprezzamento non deve vertere solo sulla qualità e sulla quantità dello stupefacente, ma deve essere riferito anche ad altri parametri: circostanze del reato, mezzi utilizzati, modalità esecutive, capacità criminale del reo e  pericolosità sociale delle sue condotte illecite, disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento delle dosi, la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga, la sua purezza, il numero di fruitori finali.

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                                                                                               Avv. Francesco Trapasso

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