Il 18 agosto è entrata in vigore la Legge europea 2014, contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea che ha introdotto alcune novità in settori quali: ambiente, sicurezza sul lavoro, energia, trasporti.
Tra le varie modifiche apportate, vale la pena approfondire quella relativa alla normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, in quanto cambierà le tutele previste in caso di problemi legati al pacchetto turistico acquistato presso le agenzie.
Bisogna innanzitutto precisare che, fino al 31 dicembre 2015, verranno applicate le regole in vigore ad oggi, pertanto nel caso in cui i viaggiatori che hanno acquistato un pacchetto turistico non possano fruire dello stesso in tutto o in parte, per motivi derivanti dal fallimento o dall’insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, potranno inoltrare la richiesta di rimborso al Fondo Nazionale di Garanzia il quale provvederà a rimpatriare  il turista nel caso di viaggi all’estero, così come previsto dall’art. 51 de Codice del Turismo. 
Dal 1° gennaio 2016 invece, non bisognerà più presentare la domanda al Fondo, perché i rimborsi saranno erogati direttamente da assicurazioni e banche a cui le agenzie dovranno obbligatoriamente rivolgersi per stipulare assicurazioni e garanzie; secondo quanto previsto dalla legge n. 115/2015 “i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.” 
Ciò varrà solo per i pacchetti acquistati dal 1° gennaio, coloro i quali acquisteranno i pacchetti entro il 31/12 e malauguratamente dovessero essere vittime del dissesto di agenzie o tour operator, dovranno proporre la propria istanza di rimborso entro 3 mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio, e dovranno anche farlo con estrema urgenza, prima che si esauriscano i fondi a disposizione.
Il cambiamento avrà sicuramente il vantaggio di offrire ai viaggiatori un rapido indennizzo, visti i lunghi tempi di attesa che si registrano oggi, resta solo da capire se, alla luce dell’obbligatorietà delle assicurazioni, tali spese non si riversino poi sui prezzi finali applicati ai viaggiatori.
As Seen On
I commenti sono chiusi.