Le truffe legate al consumo possono
/nessere definite come tutte le manifestazioni di tale forma di reato che
/ncoinvolgono il cittadino in qualità di consumatore, ovvero nel momento in cui
/nacquista o usufruisce di un determinato bene o servizio.

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Tra queste, che possono svilupparsi sia in
/nambito domestico che per strada, quelle più diffuse e pericolose sono quelle
/nche prendono il nome di truffe contrattuali, reati
/nplurioffensivi in quanto pregiudizievoli sia per il singolo consumatore che per
/nla sicurezza dei rapporti commerciali e giuridici della collettività.

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Le truffe contrattuali più diffuse sono
/nquelle relative alla firma di un contratto tramite il furto di identità, la
/ndiffusione di pubblicità ingannevoli, contraffazione della merce, e-commerce e
/nquelle relative ai finanziamenti e alle assicurazioni.

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Come è noto la truffa è reato a forma
/nvincolata cioè realizzabile solo attraverso specifiche modalità descritte
/ncompiutamente dal legislatore e si concretizza tipicamente nel compimento da
/nparte del soggetto attivo di artifizi o raggiri, intesi come manipolazioni
/ndella realtà o mere attività di persuasione, che vanno a danneggiare il
/npatrimonio della vittima.

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Nel contesto del consumo, i
/ncomportamenti fraudolenti vengono posti in essere non solo al momento della
/nconclusione del contratto, ma anche nella fase preparatoria o in quella
/noperativa di esecuzione del contratto stesso.

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Nel caso in cui il consumatore sia
/nvittima di truffa potrà rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare
/nl’accaduto tramite la querela che deve essere effettuata entro il termine
/nperentorio di tre mesi dalla data dell’accaduto.

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È importante sottolineare però che in
/nambito commerciale è molto difficile tracciare un confine tra quei
/ncomportamenti fraudolenti che integrano il reato di truffa e quelli che, pur
/nnon essendo riconducibili a questa figura, tuttavia assumono almeno una certa
/nrilevanza in ambito civilistico. Per questo motivo assume un ruolo rilevante il
/ncodice
/ndel consumo
che ha come finalità prioritarie la tutela degli interessi
/nindividuali e collettivi di consumatori e utenti. Nel codice le norme
/ngarantiscono i diritti per la sicurezza e la qualità dei prodotti o dei
/nservizi, un’adeguata informazione e corretta pubblicità, una guida
/nall’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza
/ne lealtà ed alla trasparenza ed alla equità nei rapporti contrattuali.

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Uno dei diritti cardini e fondamentali
/npresente all’interno del nostro ordinamento, che tutela il consumatore è il diritto
/ndi ripensamento o di recesso
.

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Tale diritto può essere esercitato dal
/nconsumatore, per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali
/ncommerciali, sia in caso di ripensamento contrattuale sia in presenza di
/nclausole vessatorie o per il mancato rispetto dei principi fondamentali
/nindicati dal codice del consumo.

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Il diritto di ripensamento presenta
/nconnotati particolari e non comuni alle ordinarie categorie contrattuali
/ncivilistiche poiché è un diritto irrinunciabile e non assoggettabile a penali o
/nlimitazioni in quanto può essere fatto valere senza dover fornire alcuna
/nmotivazione.

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Il diritto di recesso si esercita entro
/nil termine perentorio di 14 giorni (solari) dalla data della conclusione del
/ncontratto con l’invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista
/nmediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta
/nelettronica. La comunicazione deve indicare i propri dati, quelli relativi
/nall’ordine o all’acquisto effettuato, indicando la volontà di recedere. L’unico
/nobbligo per il consumatore è quello di restituzione della merce. Se il
/nprofessionista o rivenditore, invece, da avviso al consumatore del diritto di
/nrecesso entro un anno dalla conclusione del contratto il termine di 14 giorni
/nparte dalla data dell’informativa.

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Inoltre, nel caso in cui il consumatore
/nnon sia stato in alcun modo avvisato della possibilità di usufruire del diritto
/ndi ripensamento il termine viene prolungato di un anno e due settimane ed in
/nquesti casi il consumatore non deve sostenere neanche il costo della
/nrestituzione dei beni.

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Infine è bene ricordare che il
/ncittadino, qualora il fornitore di beni o servizi venisse meno agli obblighi
/ncontrattuali prestabiliti, può sempre rivolgersi alle autorità competenti
/nistituite all’interno del nostro ordinamento tra cui: l’Autorità Garante della
/nConcorrenza e del Mercato; l’Autorità per le garanzie nelle
/ncomunicazioni; il Garante per la protezione dei dati personali; l’Autorità per
/nl’energia elettrica e il gas e il sistema idrico
, che garantiscono il
/nrispetto delle posizioni contrattuali e la tutela dei diritti dei cittadini.

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