Come affermato dalla Cassazione
/ncon la sentenza n.18916, depositata l’8 agosto, il Comune è responsabile
/nesclusivo dello scontro che avviene tra due auto quando il semaforo è spento o
/nnon funzionante, salvo che non sia rigorosamente fornita la prova della
/nresponsabilità concorrente dei conducenti che, invece, si sono affidati a
/nquello che appariva dai semafori. Il Giudice di pace, ha, di recente,
/ncondannato il Comune poiché non ha riparato per tempo il semaforo mal
/nfunzionante che ha creato uno scontro, ad un incrocio, tra due autovetture.  Il Tribunale, in secondo grado, ha riformato
/nla sentenza del Giudice di pace e ha riconosciuto al ricorrente solo un terzo
/ndel danno complessivo in quanto, “in difetto di elementi idonei ad una
/nsicura quantificazione della colpa di ognuno, andava riconosciuta la
/nresponsabilità concorrente del Comune e dei due conducenti coinvolti
/nnell’incidente”. La Suprema Corte ha censurato questa sentenza, rinviando
/nnuovamente ad altra sezione del Tribunale, perché la motivazione era in parte
/nomessa e in parte insufficiente riguardo al complessivo accertamento del fatto. Pertanto,
/nla Cassazione ha bisogno di portare ben altre giustificazioni rispetto a quella
/nfornita dai giudici di secondo grado, affinché si superi la responsabilità
/nesclusiva del Comune (obbligato alla cura ed alla manutenzione dell’impianto)
/nper avere creato una insidia, e possa parlare di concorrente apporto causale
/nnella verificazione del sinistro da parte dei due conducenti dei veicoli. 

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