Procedura per sospendere la riscossione di somme a ruolo, cartelle di pagamento o avvisi di accertamento esecutivi. 
La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/21012) ha introdotto la possibilità di sospendere la riscossione dei tributi (art. 1, co. 537-543): “enti e società incaricate devono fermare la procedura esecutiva sulle somme iscritte a ruolo in presenza di una auto-dichiarazione del debitore”.
Entro 10 giorni dalla ricezione, l’agente è tenuto a trasmettere all’ente creditore la dichiarazione e, in caso di conferma circa le ragioni espresse nel documento, registrare sui propri sistemi informativi la sospensione dell’azione o lo sgravio.
L’ente creditore è tenuto a rispondere al debitore entro altri 60 giorni, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o utilizzando la posta elettronica certificata. Nella risposta potrà confermare l’esattezza della documentazione prodotta dal debitore, e contestualmente inviare all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio, o contestare la documentazione addotta e informare l’agente così da riprendere il recupero del credito che era stato sospeso.
In assenza di comunicazione da parte dell’ente creditore, dopo 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione da parte del debitore, le partite sono annullate e l’agente di riscossione è automaticamente discaricato dei ruoli.
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