Il Tar del Lazio ha confermato la sanzione irrogata dall’Antitrust nei confronti della società Snav. La vicenda nasce dall’ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari diffusi da Snav su quotidiani, mass media e sul suo internet, in grado di fuorviare i consumatori influendo sulle loro scelte economiche. L’Antitrust elevò una multa pari a 224.000 euro, contro la quale Snav presentò ricorso al Tar del Lazio, sostenendo la correttezza delle proprie pubblicità.
I giudici del Tribunale Amministrativo hanno ora convalidato l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, confermando la multa dell’Autorità garante per la concorrenza. Nello specifico le pubblicità contestate erano le seguenti: un messaggio pubblicitario rilevato sul sito internet della società, diretto a promuovere la tariffa “a partire da 1 euro’ per il trasporto sulle tratte servite da Snav; un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il Corriere della Sera, caratterizzato dal claim “SNAV: Low cost a cinque stelle’ e recante l’avvertenza “offerte soggette a limitazioni. Tasse e diritti esclusi’ diretto a promuovere tariffe per il trasporto di “auto e moto a partire da 1 euro’ e per il trasporto di passeggeri “a partire da 10 euro’; uno spot televisivo rilevato su Rai Uno, con apparizione contemporanea della scritta “Tariffe a partire da 10 euro’ e dell’avvertenza “promozione soggetta a limitazioni’; uno spot radiofonico diretto a promuovere l’offerta tariffaria per il trasporto passeggeri, che si concludeva con l’avvertenza “promozione soggetta a limitazioni”.

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