Stiamo ricevendo diverse richieste di delucidazione in riferimento alla possibilità di chiedere la restituzione dell’Iva pagata per la Tarsu. Crediamo sia opportuno fornire i necessari chiarimenti in merito.

La suddetta questione si ricollega ad una sentenza della Corte di Cassazione del 2007 ( n. 17526 ), con la quale i Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che la Tariffa rifiuti non corrisponde al prezzo di una prestazione liberamente richiesta ma ha natura di tributo.

Questa conclusione ha aperto degli spiragli sulla possibile restituzione dell’Iva pagata negli ultimi dieci anni (il massimo possibile) dai contribuenti, perché l’aggravio dell’Iva su una tassa è illegittima.
 
Tutto facile e restituzione automatica? Le cose non stanno proprio così nonostante le indicazioni provenienti da alcune fonti.

In realtà la situazione non è chiara, e vi sono diversi elementi  d’incertezza che rendono la questione abbastanza spinosa.

C’è ad esempio il problema della legittimazione attiva degli utenti, poiché essi non sono soggetti del rapporto tributario, che invece si instaura fra la società fornitrice del servizio e l’Agenzia delle Entrate; inoltre esiste una successiva sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che avrebbe superato la precedente Sentenza n. 17526/07; ed ancora la stessa Sentenza della Cassazione non tratta in modo specifico la problematica fiscale; vi è infine l’ulteriore aspetto inerente la sostituzione della Tarsu ( Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani )con la recente TIA ( Tariffa igiene ambientale ).
 
D’altra parte la stessa Agenzia delle Entrate aveva affrontato la questione attraverso la risoluzione n. 250/E riaffermando ancora una volta la legittimità dell’Iva sulla TARSU.
 
Si tenga conto infine del fatto che allo stato non è possibile avviare alcuna azione collettiva stante la proroga al  primo luglio 2009 dell’operatività della Class Action in Italia. Pertanto, ciascun consumatore, in caso di riscontro negativo dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso, sarebbe costretto ad  avviare un giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, con il conseguente rischio di dover affrontare un procedimento che potrebbe durare diversi anni, stante anche la possibilità, per la parte soccombente, di appellarsi alla Commissione Tributaria Regionale ed eventualmente anche alla stessa Cassazione.
 
E’ evidente, pertanto, che nel caso di specie sarà opportuno agire con la massima cautela evitando quelle forme di azioni più simili ad una corsa all’oro –in questo caso al rimborso- che all’esercizio di un proprio diritto.

L’Ufficio Legale dell’Udicon, ad ogni buon conto, sulla base della legislazione vigente e della recente giurisprudenza sta valutando le eventuali azioni da intraprendere e resta a disposizione per ogni chiarimento.

                                                               UFFICIO LEGALI U.DI.CON.

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