La delibera n.° 146/06 dell’ Autority dell’ Energia e del Gas ha sancito, a partire dal 24 luglio 2006, il diritto per gli utenti di pagare le bollette di acconto in riferimento a conguagli elevati con rate successive ( il debito non può essere in ogni caso inferiore ai 25,82 euro ).
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Se si tratta di clienti domestici la rateizzazione è consentita: quando la bolletta di conguaglio supera del 150% l’ addebito medio delle bollette in acconto ricevute dal cliente dopo la precedente fattura di conguaglio ( Ad esempio nel caso in cui le ultime bollette di acconto hanno avuto un importo medio pari a 40 euro potrà essere richiesta la rateizzazione solo se la bolletta di conguaglio sia superiore a 100 euro ).
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In caso di clienti vincolati non domestici con lettura annuale del contatore è possibile rateizzare : quando la bolletta di conguaglio è superiore al 250% all’ addebito medio delle bollette in acconto ricevute dal cliente dopo la precedente fattura di conguaglio ( ad esempio le ultime bollette di acconto hanno avuto un importo pari a 50 euro si avrà diritto alla rateizzazione solo se la bolletta di conguaglio è superiore a 175 euro ).
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La rateizzazione è altresì consentita se il contatore non funziona regolarmente, e venga richiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore.
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L’ utente deve essere informato nella stessa bolletta se questa è rateizzabile, le modalità di richiesta di rateizzazione e il termine di scadenza entro il quale potrà essere fatta richiesta stessa.
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Il pagamento delle rate deve avvenire con la medesima periodicità delle bollette.
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Alle bollette pagate a rate dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea.