Sanzionate per aver violato gli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in materia di pratiche commerciali scorrette: questa volta sotto l’occhio ispettivo dell’Antitrust sono finiti due Gruppi bancari Compass e Mediolanum, per aver messo in atto comportamenti scorretti nei confronti dei consumatori.
Per ciò che attiene il gruppo Compass, secondo quanto riscontrato dall’Autorità, la società avrebbe concluso contratti di finanziamento senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato la richiesta di concessione di una linea di credito revolving utilizzabile anche come carta di credito (caratterizzata da specifiche condizioni economiche).
In pratica quando il cittadino si recava presso una filiale per richiedere un prestito, nella sottoscrizione del contratto era inclusa, in via opzionale, un’apposita richiesta per la carta di credito; mentre nel caso di sottoscrizione presso un rivenditore convenzionato, ciò implicava la mera presa d’atto, seppur graficamente evidenziata, della facoltà del professionista di concedere una linea di credito con carta, senza richiederne una specifica approvazione. Secondo l’Antitrust, “il consumatore, quindi, poteva sì finanziare l’acquisto di un bene o servizio presso un rivenditore convenzionato, senza poter però “sottrarsi” alla “richiesta” della linea di credito revolving, posto che il contratto, per come strutturato, non prevedeva la possibilità di richiedere esclusivamente la concessione di un prestito finalizzato all’acquisto, ragione primaria per cui il consumatore si rivolge al professionista per il tramite dell’esercente convenzionato”.  
Dalle continue segnalazioni dei consumatori, avrebbero preso avvio le indagini per accertare il presunto comportamento ostruzionistico messo in atto da Mediolanum: nell’arco temporale che va dal settembre 2007 ad aprile 2012, le operazioni di estinzione dei conti correnti sono state mediamente espletate con tempistiche lunghe e non prevedibili dai consumatori. In  particolare, l’attività istruttoria ha evidenziato “tempi medi di estinzione (calcolati sui dati forniti dalla Banca che non includono i casi di situazioni debitorie) ampi, con particolare riguardo agli anni 2009 e 2010  (rispettivamente 31 e 29 giorni). Anche considerando i 10 giorni che la Banca reputa necessari ad  acquisire tutte le “materialità” e a registrare le cc.dd. “partite viaggianti”, questi risultano  ampiamente scontati dal ritardo con il quale la Banca inserisce nei propri sistemi le richieste dei  clienti (11 giorni in media nel periodo considerato)”. 
Dall’istruttoria emerge inoltre che il consumatore recedente patisce non solo i tempi lunghi e incerti di estinzione del rapporto, ma anche l’addebito dei costi connessi alla tenuta del conto corrente fino alla data di estinzione contabile del rapporto, nonostante le condizioni contrattuali prevedano che il recesso sia efficace decorsi dieci giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.
A conclusione dei due procedimenti, L’Agcm ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000 euro a Compass, mentre Mediolanum si vedrà costretta a pagare 300.000 euro. 
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