Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza 39591/12, ha condannato una società di fornitura di energia elettrica e gas allo storno delle bollette emesse in assenza di un valido contratto di fornitura e al pagamento della somma di euro 500,00; inoltre, a provvedere a tutti gli adempimenti necessari al fine di operare il subentro a favore della precedente società fornitrice di energia elettrica.
Infatti, nonostante l’utente avesse rifiutato di sottoscrivere il contratto di fornitura proposto da un incaricato della società in seguito ad una visita effettuata presso la sua abitazione, lo stesso aveva successivamente ricevuto una comunicazione con la quale gli veniva confermata l’attivazione della fornitura.
L’utente, dunque, si era visto obbligato dapprima a rivolgersi al call center, tentando inutilmente di chiarire il disguido, poi ad inviare una raccomandata al fine di richiedere copia del contratto. In tale raccomandata veniva specificato che in assenza del documento richiesto si sarebbe proceduto con la diffida della società convenuta a procedere e a far rientrare il cliente al precedente fornitore.
La società in questione insisteva nel pretendere il pagamento delle fatture relative al servizio erogato ed usufruito in quanto il contratto si era validamente formato rispettando gli obblighi di buona fede e correttezza.
Tuttavia, la parte attrice davanti al documento sovra menzionato, disconosceva le firme ivi apposte come proprie. Non proponendo la parte convenuta l’istanza di verificazione, risultava non valido il contratto di fornitura e di conseguenza illegittima l’attivazione del servizio e l’emissione di fatture.

Testo della sentenza in allegato

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