Non esiste più in Italia il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità che precedentemente era fissato a 15 anni. 
 E’ dunque possibile (dopo l’emanazione del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011) anche per i minori di 15 anni ottenere il rilascio dall’Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza della carta di identità.
Il documento ha una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto: per i minori con età inferiore ai 3 anni la carta d’identità ha una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso, ma è possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore (con un  testimone o previa presentazione di altro documento di identità del minore in corso di validità)
 E’ possibile, infine, il rilascio del documento valido per l’espatrio (richiesto da entrambi i genitori o con una dichiarazione di assenso all’espatrio del genitore assente ), ma il minore di 14 anni può utilizzare la carta di identità ai fini dell’espatrio solo a condizione che viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
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