Delazione stradale, nuove regole
La circolare del Ministero dell’interno fa il punto sui ricorsi contro le multe
L’automobilista che propone ricorso contro una multa con invito alla delazione dei dati del conducente non deve rispondere subito anche alla richiesta di comunicazione dei dati del trasgressore.
Fino alla definizione della vertenza la polizia stradale non può infatti pretendere che l’interessato attenda a questo invito che in ogni caso andrà rinnovato in caso di rigetto del ricorso per essere efficace.
Lo ha definitivamente chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare prot. 300/a/3971/ 11/109/16 del 29 aprile 2011. L’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale interessato della questione ha fornito una nuova interpretazione sulla delicata materia.
Si trattava di chiarire se l’utente stradale che propone ricorso contro una multa notificata per posta con invito a dichiarare i dati dell’effettivo conducente può attendere l’esito della vertenza o deve adempiere tempestivamente alla richiesta. Il Ministero dell’Interno ha risposto che la presentazione di un ricorso “avverso il verbale di contestazione può costituire un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente”.
Il destinatario dell’invito non è obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi. La polizia stradale non può procedere a notificare la seconda multa per omessa delazione e attivare la decurtazione del punteggio, ma dovrà aspettare la definizione della vertenza. Dovrà poi procedere a redigere un nuovo invito a effettuare la delazione entro 60 giorni dalla nuova richiesta.

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