“Si è di recente assistito ad un incremento del ricorso ai messaggi pubblicitari aventi ad oggetto prodotti non-equity, soprattutto obbligazioni bancarie, in particolare per promuovere operazioni di acquisto in borsa nei casi in cui non sia previsto un preventivo collocamento tramite intermediari finanziari. Si è inoltre riscontrato che spesso, nella redazione dei messaggi pubblicitari, gli elementi relativi alla promozione del prodotto finanziario (ad es. la descrizione dei vantaggi connessi all’investimento) vengono evidenziati con particolare enfasi mentre sono omesse informazioni necessarie per non indurre in errore i risparmiatori ovvero si fa ricorso a soluzioni grafiche potenzialmente fuorvianti. Si ribadisce che uno dei criteri principali dettati dalla normativa in materia prevede che il messaggio pubblicitario non solo deve essere coerente con quanto indicato nel prospetto e non deve contenere imprecisioni, ma soprattutto non deve indurre in errore l’investitore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti”. È quanto si legge nella bozza di comunicazione che la Consob ha sottoposto a consultazione: l’oggetto è rappresentato dai messaggi pubblicitari sull’offerta al pubblico di prodotti finanziari, e comprende la disciplina applicabile e le raccomandazioni affinché la pubblicità sia corretta. Le osservazioni al documento in consultazione, disponibile sul sito www.consob.it, dovranno pervenire entro il 7 febbraio 2011.
Come rileva la Consob nell’odierna newsletter, l’iniziativa parte dalla necessità di “fornire indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di pubblicità a fronte di messaggi il cui contenuto non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore, con particolare riferimento a operazioni di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni senza preventivo collocamento tramite intermediari. In tali casi, infatti, il ricorso al messaggio pubblicitario costituisce il principale strumento attraverso il quale gli emittenti/offerenti promuovono la vendita degli strumenti finanziari offerti”.
“Quanto alle disposizioni applicabili, – spiega la newsletter – vengono richiamati i seguenti principi:
1) l’annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può procurarselo;
2) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale;
3) le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti;
4) in coerenza con tale principio, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti deve specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento, deve rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio e deve operare il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto o con un parametro coerente; deve inoltre indicare i rendimenti al netto degli oneri fiscali;
5) gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati ne indicano le fonti;
6) il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio deve essere coerente con le informazioni contenute nel prospetto;
7) ogni annuncio pubblicitario deve recare con evidenza l’ avvertenza: ‘prima dell’adesione leggere il prospetto”.
Il messaggio pubblicitario deve dunque essere coerente con quanto indicato nel prospetto, non deve contenere imprecisioni, non deve indurre in errore l’investitore sulle caratteristiche e i rischi del prodotto offerto. In questo senso, non sono in linea con le normativa tutti quei comportamenti che usano espressioni non conformi alle caratteristiche dell’investimento, il ricorso a termini che enfatizzano i vantaggi dell’investimento o che ne ridimensionano i rischi, l’omessa indicazione della circostanza che il rendimento può variare nel tempo.

I commenti sono chiusi.