Sono numerosi i casi in cui i clienti di gestori telefonici si chiedono se è legittimo pagare un contributo di disattivazione nel momento in cui si rivolgono a un altro operatore di telefonia fissa. Al riguardo, come dice anche la delibera Agcom 173/07/Cons, la legge di riferimento è la 40/2007: questa norma, che ha assorbito le previsioni del decreto sulle liberalizzazioni del 31 gennaio 2007, definisce illegittime le richieste di pagamento a carico del cliente per la disdetta del contratto di telefonia qualora queste non siano espressamente previste nel contratto e giustificate nel loro ammontare. Pertanto l’imposizione di addebiti di spese o penali ai clienti è vietata dalla legge.

Nel caso in cui il gestore telefonico si comporti in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla norma al riguardo, la nostra associazione, sulla falsariga di quanto consigliato dall’autorità competente in materia, indica come percorso per i consumatori l’invio di una lettera di diffida alla società. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo tra le parti, bisognerà esperire l’obbligatorio tentativo di conciliazione tra le parti prima di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per ulteriori informazioni, l’U.Di.Con. è sempre a disposizione attraverso il numero verde 800.305.503 e l’indirizzo e-mail info@udicon.org

UFFICIO LEGALE UDICON
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