Una sentenza della Corte europea prova a far chiarezza sulle controversie relative ai cosiddetti “premi civetta”. In riferimento a una vicenda che ha per protagonisti una signora austriaca e una società commerciale tedesca, i giudici hanno sostenuto che il contratto obbliga chi ha promesso la vincita a corrispondere il premio, a patto che nella proposta arrivata per lettera sia espressa chiaramente la volontà di vincolarsi a tale impegno e che sia dichiarata incondizionatamente la disponibilità a pagare il suddetto premio ai consumatori che ne facciano richiesta.
Il “diritto alla vittoria” del cliente può essere di conseguenza fatto valere davanti al giudice della propria città, qualora il proponente, nel formulare la proposta, rende chiaro di volersi impegnare a pagare la vincita. Se al contrario l’intenzione del venditore non appare lampante nella lettera, la vicenda scivola nei rapporti precontrattuali, per cui la competenza diviene automaticamente materia del giudice in cui è nata l’obbligazione.

                                                            UFFICIO LEGALE UDICON

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