Il Dl del 6 agosto 2021 amplia le situazioni di utilizzo del Green Pass a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza della pandemia da Covid-19, e contiene ulteriori e urgenti misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti ed eventi sportivi.
Nello specifico, dal 1° settembre sarà obbligatorio presentare la certificazione verde per avere accesso ai seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il personale dei trasporti è tenuto a verificare che le disposizioni di legge siano rispettate per contrastare la diffusione del Covid.Come riportato nel testo del decreto “al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale”, con l’inizio del nuovo anno l’attività scolastica e didattica di ogni grado, comprese le università, riprenderà in presenza. Per consentire la ripresa in sicurezza delle attività in presenza, verranno adottate le misure di sicurezza già conosciute: l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad esclusione dei bambini in età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità, il mantenimento del distanziamento di almeno un metro, divieto di accesso ai luoghi dell’istruzione per chi presenta la temperatura corporea superiore ai 37,5°.Il Dl del 6 agosto stabilisce inoltre che tutto il personale scolastico, nonché gli studenti universitari, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde. Il mancato rispetto di questa disposizione da parte del personale scolastico e universitario è considerata assenza ingiustificata, comportando la sospensione dal lavoro dopo il quinto giorno di assenza e la mancata retribuzione.

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