Oggigiorno il recupero del premio non goduto è automatico e non bisogna essere provvisti di richiesta, a meno che il cliente non desideri mantenere attiva la polizza assicurativa per altri scopi.
In verità, la direttiva impediva il rimborso delle quote assicurative mancanti in caso di estinzione anticipata delle rate del prestito fino al 2010. In seguito a vaste segnalazioni di illeciti compiute dagli utenti stessi, la legge ha cercato di risolvere le incongruenze che solevano incombere al momento della resa di tali quote. L’IVASS e la Banca D’Italia si stanno adoperando per trovare una soluzione alle difficoltà che si presentano per ricevere il rimborso che potrà essere parziale, se il premio è stato corrisposto a rate, o totale, se è stato pagato in un’unica soluzione. Ad ogni modo è possibile rivolgersi all’Antitrust per indagare sul reato. Alcune compagnie non consentono la possibilità di estinguere il prestito in un’unica soluzione, al contrario, verranno applicate delle commissioni, in quanto tale attività non risulta essere illecita ma risponde ad un limite di richiesta che è previsto nella misura dell’1% del capitale rimborsato.
Nel caso in cui si sia sottoscritta una polizza senza la propria volontà, si può recedere da essa ottenendo il rimborso completo entro 60 giorni dalla data della sua firma. C’è da fare attenzione, dunque, alle clausole contrattuali del finanziamento riguardo la presenza di quote assicurative, delle quali ci si accorge solo dopo aver firmato per l’erogazione del finanziamento.

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