Il Decreto Rilancio, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede il bonus vacanze denominato “Tax credit vacanze”. Lo scopo del Governo, è di recuperare il settore del turismo in Italia, ambito maggiormente colpito dalla crisi causata dal Covid-19. Sono escluse dal beneficio le piattaforme digitali come Airbnb e booking.
Durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento, il Premier Conte ha dichiarato la misura di sostegno di circa 2,5 miliardi, ad un settore determinante per il nostro Paese, quello del turismo, che produce fino al 13% del Pil italiano. Il bonus vacane, che avrà un tetto massimo di 500 euro, potrà essere utilizzato dai consumatori che possiedono un Indicatore della situazione economica equivalente, non superiore ai 40 mila euro. Inoltre, stabilisce che per ottenerlo bisogna trascorrere le vacanze in una qualsiasi località turistica che sia italiana.
Bonus vacanze: i requisiti per beneficiarne
Il primo requisito per beneficiare del bonus vacanze riguarda l’Isee. Questo non dovrà essere superiore ai 40.000 euro. In più, questo bonus, potrà essere usufruito solo nelle strutture ricettive italiane, fruibile entro la fine del 2020. Le cifre possono variare da un massimo di 500 euro ad un minimo di 150 euro nel caso in cui, il beneficiario consumatore sia una sola persona. Se il nucleo familiare sarà formato da due persone, il bonus sarà invece, pari a 300 euro.
Il secondo requisito riguarda il trascorrere le vacanze estive in qualsiasi località turistica della penisola italiana, che non sarà valido per le destinazioni estere.
Quali sono le condizioni e le modalità per usufruire del bonus?
I commi 3 e 4 dell’art. 183 (c.d. decreto rilancio) disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura a favore dei consumatori.
In particolare il comma 3 prevede testualmente che:
“1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator“.
Questo significa che non sono rimborsabili e quindi sono esclusi dal bonus vacanze gli acquisti effettuati tramite le piattaforme digitali quali ad esempio booking o airbnb.
Le modalità di fruizione del beneficio
Le modalità di fruizione del bonus sono stabilite dal comma 4 dell’art. 183 che testualmente dispone:
“il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto“.
Ne discende che l’80% del bonus, riguarderà gli sconti sul costo dovuto per il soggiorno in struttura ricettiva; il restante 20% sarà invece detratto, dall’imposta sul reddito.
Le condizioni di utilizzo
Inoltre, il bonus sarà ammesso ai consumatori, in base a determinate condizioni, quali:
- il costo della vacanza, deve essere sostenuto in un’unica soluzione, che faccia riferimento ad una singola struttura ricettiva;
- il pagamento dovrà essere documentato, con fattura e codice fiscale del soggetto che desidera usufruire della tax credit;
- la prenotazione dovrà avvenire senza l’ausilio di piattaforme o portali telematici, che non siano agenzie di viaggio e tour operator.
Appare dunque, infine, consigliabile, rivolgersi ad un’agenzia di viaggio, che saprà ben indicare i tour operator che aderiscono all’iniziativa messa appunto dal Decreto in essere.
Periodo di utilizzo del bonus vacanze
Si potrà utilizzare il bonus vacanze a partire dal 1º luglio fino al 31 dicembre 2020, in qualunque località turistica italiana, tranne all’estero.