La crisi innescata dal Coronovirus riaccende i riflettori sulla legge 3/2012 varata dopo il crack Lehman per consentire a consumatori, mini imprese e start up di gestire la fase critica.

Nel 2012 per permettere anche ai consumatori e alle piccole imprese che non riescono a far fronte ai propri debiti di trovare una via d’uscita dalla situazione di crisi, la legge 3/2012, anche conosciuta come “legge antisuicidi”, è stata fino ad oggi scarsamente utilizzata. Remore culturali e poca informazione hanno penalizzato il ricorso a norme che possono consentire a privati cittadini e a piccole imprese non soggette al fallimento di arrivare a un accordo agevolato con i creditori e di estinguere il proprio debito.

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Legge 3/2012: i dati del Ministero della Giustizia

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel 2018 le procedute arrivate agli Organismi di composizione della crisi (Occ), e cioè ai soggetti costituiti dalla legge 3 per assistere il debitore nella procedura, sono state 4.391, in maggioranza (il 49%) provenienti dalle Regioni del Nord (quelle prese in carico sempre nel 2018 sono state 3.495). Si tratta invece di una chance che, soprattutto oggi, è bene considerare e conoscere, viste le difficoltà economiche e i debiti causati dall’emergenza coronavirus, perché può consentire a consumatori e piccole imprese di ripartire.

Ministero della Giustizia

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Che cosa stabilisce la legge 3 “antisuicidi”?

La legge 3 del 27 gennaio 2012 disciplina le situazioni di sovraindebitamento, ossia di crisi o di insolvenza dei soggetti esclusi dal fallimento: comuni cittadini, consumatori, professionisti, imprenditori non commerciali, o imprenditori commerciali molto piccoli che non raggiungono i requisiti dimensionali richiesti per il fallimento.

Quali e quante sono le procedure?

Le procedure della legge 3/2012 sono tre: piano del consumatore, accordo di composizione delle crisi e liquidazione.

Il piano del consumatore

È la prima delle procedure previste dalla legge 3 ed è rivolta ai soli consumatori, ossia alle persone fisiche che si sono indebitate per motivi personali o per scopi estranei all’attività d’impresa o commerciale eventualmente svolta.

Le ragioni possono essere le più diverse: dalle spese mediche alle vacanze o alle spese per l’acquisto di un nuovo soggiorno di casa.

È una procedura di natura concordataria ma senza voto dei creditori, ai quali è consentito solo sollevare contestazioni (per evitare che sul voto possano influire ragioni personali).

In altre parole, i creditori sono soggetti eventuali della procedura, i cui soggetti necessari sono solo il debitore, il giudice e l’Occ.

Il debitore formula una domanda relativa a una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal contenuto libero; e la presenta, attraverso l’Occ, al giudice competente, il quale accerta la meritevolezza del debitore e procede all’omologazione del piano verificandone la fattibilità.

L’accordo di composizione

Questa procedura può essere utilizzata da tutti i soggetti esclusi dal fallimento e quindi sia dagli imprenditori non fallibili che dai professionisti e dai consumatori.

Oggi questi ultimi, in particolare, possono quindi scegliere fra il piano del consumatore, riservato esclusivamente a loro, e l’accordo di composizione.

A differenza del piano, l’accordo richiede il voto favorevole dei creditori (ed è assimilabile infatti al concordato preventivo): per l’esattezza, in una maggioranza pari al 60% dei crediti ammessi al voto. Per i creditori può essere preferibile un pagamento spontaneo, anche se ridotto, piuttosto che una procedura esecutiva costosa e con tempi ed esiti imprevedibili.

Per il consumatore il piano appare preferibile perché non richiede il voto dei creditori.

Nel caso dell’accordo, invece, l’elemento decisivo è il voto dei creditori, del quale il tribunale deve prendere atto.

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La liquidazione

Come l’accordo di composizione della crisi è assimilabile al concordato preventivo, così la liquidazione lo è al fallimento.

Questo vuol dire che, in linea di massima, la liquidazione è funzionale alla pura e semplice vendita dei beni che compongono l’attivo, per ripartirne il ricavato fra i creditori.

Il Codice della crisi

In futuro la legge 3/2012 confluirà nel Codice della crisi, con diverse modifiche. L’entrata in vigore è stata però rinviata al 1° settembre 2021 (era prevista il 15 agosto 2020).

Fra gli obiettivi delle modifiche c’è anche il maggior successo delle procedure. Dai dati 2018 emerge che sia per gli accordi che per i piani del consumatore il 60 % dei procedimenti non va a buon fine. Si chiude o con la rinuncia da parte del debitore a proseguire l’iter o con la chiusura d’ufficio da parte dell’Occ.

La ragione spesso sta nel fatto che il debitore è privo di denaro da offrire ai creditori, o comunque è privo di risorse.

Una delle novità più importanti riguarda proprio l’esdebitazione. Questa permette al debitore di godere della liberazione dai debiti non onorati anche quando non offra alcuna utilità ai creditori.

 

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