I nuovi limiti di reddito

Rientrano tra gli esentati a pagare il Canone Tv tutti i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio. Non sono considerati conviventi i collaboratori domestici, colf e badanti.

A chi spetta l’agevolazione?

L’agevolazione dell’esenzione del Canone Tv spetta per l’intero anno se il consumatore ha compiuto il 75° anno di vita entro il 31 gennaio di quest’anno. Se invece il raggiungimento del 75° anno avverrà tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetterà solo per il secondo semestre. L’agevolazione si avrà solo nell’abitazione di residenza se si possiedono uno o più apparecchi televisivi.

La presentazione del modello

Possono presentare il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate (sezione I dell’apposito modello), tutti i consumatori che hanno compiuto 75 anni. Con la compilazione della dichiarazione sostitutiva si attesta il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esonero sono rimaste invariate, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche per quest’anno, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. In caso di variazioni dei propri dati, perché ad esempio si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Quando l’esenzione sarà eliminata dalla fattura?

I consumatori ottengono l‘esenzione del canone nelle fatture per la fornitura di energia elettrica:  per le richieste inviate entro il 15 del mese, l’addebito del canone in bolletta sarà interrotto a partire dal mese successivo a quello di invio della richiesta; per le richieste inviate dopo il 15 del mese l’addebito in bolletta sarà interrotto dal secondo mese successivo a quello di invio della richiesta. E’ consentito anche il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute, sempre dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva.

Come richiede i rimborsi?

Possono richiedere il rimborso tutti i consumatori che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il rimborso si può richiedere mediante la presentazione del modulo per la richiesta di rimborso. Quest’ultimo contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione del consumatore.

Dove vanno spediti i moduli?

Cari Consumatori la nostra associazione vi ricorda che il modulo della dichiarazione sostitutiva e il modulo della richiesta di rimborso possono essere spedite:
a) a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
b) in alternativa possono essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
c) oppure essere consegnate dal consumatore presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

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