Alla luce di quanto sancito dalla Relazione annuale al Parlamento relativa all’anno 2017 occorre fare un pò di chiarezza in merito alle conseguenze derivanti dal possesso e/o dalla detenzione di sostanze stupefacenti.
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In seguito all’abrogazione della legge Fini-Giovanardi (che aveva portato ad un sovraffollamento penitenziario, attestando la presenza di detenuti per reati di droga intorno al 42%), ritenuta illegittima per violazione dell’art. 77, II comma, Cost., c’è stata una presa di coscienza che un modello carcerario di tipo attenuato sia maggiormente rispettoso della accezione costituzionalmente orientata del concetto di “sanzione penale” quale metodo e mezzo di rieducazione del condannato.
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Proprio per rispondere all’esigenza di cui sopra, il Legislatore, nell’eliminare la differenziazione tra droghe pesanti e leggere, ha di fatto favorito l’ampliamento delle misure alternative alla carcerazione e potenziato i poteri del Prefetto, sia pure in riferimento ai limiti quantitativi di sostanza di cui alla Tabella allegata al T.U.
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Dette misure, di fatto, permettono di tutelare meglio il diritto alla salute di chi vuole uscire dal circuito della droga, facilitano il recupero dei detenuti dal punto di vista fisiopsicologico, contribuiscono a limitare la problematica del sovraffollamento, tipico degli Istituti penitenziari italiani, e a ridurre la pericolosità sociale del fenomeno.
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Francesco Trapasso
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