É emerso che, a danno di molti cittadini, diversi Comuni hanno errato nel calcolo della Tari in presenza di immobili con pertinenze.

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Non tutti i Comuni hanno applicato la TARI erroneamente, e non tutti i cittadini sono coinvolti dall’errore.

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L’U.Di.Con., al fine di aiutare i Consumatori nell’individuazione concreta del problema, spesso non chiara, sintetizza di seguito la questione.

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La tassa rifiuti -TARI- viene calcolata in base all’applicazione di due quote: una quota fissa, basata sulla metratura dell’immobile, ed una quota variabile, calcolata sulla base del numero di persone che occupano l’immobile.

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Ebbene, l’errore riguarda proprio l’applicazione di questa seconda quota, allorquando si è in presenza di un immobile con pertinenze (ad es. box o cantine).

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La quota variabile, infatti, deve essere applicata una sola volta, con riferimento all’immobile considerato nel suo complesso con tutte le sue pertinenze; numerosi comuni, contrariamente a tale principio, hanno calcolato la quota variabile applicandola non solo all’immobile nel suo complesso, ma anche per ogni singola pertinenza, moltiplicando per l’effetto la quota variabile tante volte per quante sono le singole pertinenze.

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L'esistenza di più pertinenze, infatti, non accresce la quantità di rifiuti prodotta dal nucleo familiare; i Comuni accusati di aver maggiorato la TARI, avrebbero applicato tale imposta tante volte quante sono le pertinenze dell'abitazione, come se l'immondizia prodotta aumentasse con l’aumentare delle pertinenze.

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ESEMPIO

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Tizio è proprietario di un appartamento di 100 mq, con due pertinenze, una cantina di 25 mq ed un box di 25 mq. La quota variabile dovrà essere applicata una sola volta con riferimento all’intera metratura dell’immobile comprensivo di pertinenze, dunque su una superficie di 150 mq.

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Nel caso in cui il Comune, oltre tale onere, addebiti separatamente le quote variabili anche sulle pertinenze considerate come a sé stanti, ad esempio calcolando un’ulteriore quota variabile sulla cantina di 25 mq ed un’altra sul box di 25 mq, si realizza una pretesa indebita, ed il contribuente avrà diritto al rimborso delle somme versate in eccesso.

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PROCEDURA OPERATIVA

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Si prega di seguire scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate e di scaricare dall’area riservata del sito U.Di.Con. il modulo di richiesta rimborso che dovrà:

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  • Essere stampato da ogni singola sede su carta intestata U.Di.Con.;
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  • Essere compilato con tutti i dati dell’utente;
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  • Essere indirizzato al Comune ovvero al soggetto terzo incaricato di riscuotere la TARI;
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  • Essere inviato a mezzo racc. A/R o PEC, completo in ogni sua parte e con i relativi allegati;
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  • Essere sottoscritto sia dall’associato che dall’operatore U.Di.Con.
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  • Essere inviato, per conoscenza, alla sede U.Di.Con. Nazionale via mail all’indirizzo tari@udicon.org;
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Dopo l’invio dell’istanza, se il Comune riscontrerà negativamente, l’utente dovrà agire in contezioso in Commissione Tributaria, il cui ricorso va presentato nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto di diniego; nel caso di silenzio dell’amministrazione protratto per più di 180 giorni, si configurerà il silenzio – rifiuto da parte dell’ente, ed il cittadino potrà ricorrere in Commissione Tributaria per le proprie pretese entro i successivi cinque anni.

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Si ricorda che per fornire consulenza ed assistenza è necessario che il consumatore sia nostro associato previo versamento della relativa quota associativa pari a 10 euro, poiché ciò legittima U.Di.Con. ad agire nell’interesse dell’utente.

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Si rimane a disposizione di tutte le sedi per ogni eventuale chiarimento inerente la concreta applicazione della presente circolare.

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SCARICA GLI ALLEGATI

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