Dal 31 gennaio scorso
/ngli intestatari di un numero di telefono presente negli elenchi degli abbonati,
/npossono mettere fine alle innumerevoli telefonate quotidiane di vendite o
/npromozioni commerciali, iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni
/n(RPO) istituito dal Ministero dello sviluppo economico. Come ci si iscrive? E’ semplice e gratuito.
/nOgni abbonato può chiedere al gestore RPO che il proprio numero di telefono sia
/niscritto nel registro secondo le seguenti modalità: telematicamente, fornendo i
/ndati anagrafici, il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica e la
/nnumerazione da iscrivere al registro, compilando l’apposito modulo sul sito web
/n(http://www.registrodelleopposizioni.it/),
/ntelefonando ad un numero gratuito appositamente predisposto dal gestore del
/nservizio, fornendo gli stessi dati ad un risponditore automatico, inviando una
/nlettera raccomandata all’indirizzo “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI-
/nABBONATI”, UFFICIO ROMA NOMENTANO, CASELLA POSTALE 7211,00162 ROMA RM; mediante
/nfax al recapito 06/54224822, o, ancora, mediante posta elettronica
/nall’indirizzo abbonati.rpo@fub.it
/n. Per chi è intestatario di più numerazioni può richiedere la contemporanea
/niscrizione nel registro facendo attenzione che se ne riceva sempre la conferma.
/nL’iscrizione nel registro preclude, nei confronti dell’abbonato, qualsiasi
/ntrattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
/nper il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
/nmediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di
/ncategoria merceologica. L’aggiornamento o la modifica dei dati inseriti, la
/nrevoca e l’iscrizione stessa possono avvenire in qualsiasi momento e ogni
/nabbonato può iscriversi nuovamente senza alcuna limitazione. Essa è riferita
/nunicamente alla numerazione indicata dall’abbonato e a
/nlui intestata ed è a tempo indeterminato salvo revoca da parte dell’interessato
/no decadenza per cambio intestatario. Le
/nregistrazioni e tutte le operazioni appena elencate sono coordinate e protette
/nda un gestore contro l’accesso abusivo; in tal modo l’accesso è consentito solo per finalità ispettive da parte del
/nGarante della privacy o dell’autorità giudiziaria. E se non ci si iscrive
/n?Vale il principio del “silenzio assenso”, cioè si autorizza l’attività di
/ntelemarketing, almeno fino a quando non ci si iscrive al registro. Gli
/noperatori, però, che utilizzano le numerazioni non ancora iscritte sono tenuti
/na dare informazioni sull’esistenza del registro e sui diritti del consumatore
/nin materia. Inoltre, l’azienda che lavora con attività di telemarketing deve
/niscriversi, mediante apposita domanda, dichiarando l’attivazione del sistema di
/nidentificazione della linea chiamante. In questo modo sapremo chi ci chiama e
/nperché. Chi fa telemarketing deve, inoltre, essere sempre aggiornato sulle
/nutenze iscritte al registro per non incorrere in sanzioni.
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