Quando apparve, il 18 dicembre 1997, il Decreto legislativo n. 471 aveva gettato nel panico tutti i consumatori, poichè l’articolo 11 recitava così: “Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a
richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la sanzione
amministrativa da lire centolmila a lire due milioni”. Queste parole risuonavano minacciose per tutti coloro che, soprattutto vittime di momenti di distrazione, gettavano inavvertitamente lo scontrino o dimenticavano di
chiederlo. La conseguenza di questo comportamento era una multa salatissima che piombava tra capo e collo al malcapitato, convinto che la punizione per un atto di distrazione fosse davvero economicamente
sproporzionata. La legge 326 del 24 novembre 2003, però a posto fine a questi spiacevolissimi inconvenienti, abolendo tale disposizione: l’articolo 33 afferma infatti che”… è abrogato l’articolo 11, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.471″.
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